Questo è un servizio libero e gratuito a sfondo
(speriamo) scientifico e culturale, senza fini di lucro e senza
contenuti commerciali, offerto alla collettività. L'unico
obiettivo perseguito è quello di mettere a disposizione
alcune risorse. Si tratta di un pubblico servizio, la cui fruizione
è ammessa esclusivamente per uso personale. Il sito è
redatto da chi lo cura, utilizzando la propria fantasia assieme
a fonti di pubblico accesso. Nel caso in cui tuttavia qualcuno
si ritenesse danneggiato dai suoi contenuti, specie per il fatto
che mi è sfuggita qualcosa, basterà che me lo segnali
e cercherò di provvedere. Oppure, se volete mandare qualche
commento o consiglio: Contattateci!
Grazie.
© Copyright 1997 e successivi
by Felice Perussia e Laboratorio di PSICOTECNICA ®
Perussia F., "Premesse
per una teoria del Codice Ingenuo". In: Perussia F., a cura,
Materiali di psicologia sociale e della personalità, Vol.1.,
Torino: Celid, 1997, 137-160.
Felice Perussia
PREMESSE PER UNA TEORIA DEL
CODICE INGENUO
ABSTRACT - Premises for a
theory of Naïve Codex -
We present a conceptual model of reference for the construct
"Naïve Codex. After a historical review on remarkable
moments of the search on the relationship between description
(psychology) and prescription (law) of behavior, we underline,
between the other, like law as such could represent a point of
useful reference for psychological search, since it contains
a complete naïve theory of personality. The approach of
psychology (the rules of behavior as subjectivity) and that of
law (the rules of behavior as norm) doesn't seem to present differences
indeed remarkable. Then it results interesting to develop a juridical
theory (in psychological field) equally in which we speak about
a psychoanalytical, a behaviorist, or a otherwise theory. Law
psychology, connected but not coincident with juridical psychology,
can take advantage of a comparative analysis of the ways according
to which each of us structures (second varying criterions for
groups of actors) his Naïve Codex, intended as: the whole
of the acquaintances not formulated or almost-formulated or implicit
on the laws and the juridical norms (rights, duties, sanctions)
that regulate the relationships between the individuals in the
community, as like they are expressed in our experience and in
our daily language.
_________________________
Una parte rilevante del lavoro che l'Unità
di ricerca sulla psicologia sociale e della personalità
sta svolgendo in questi anni ruota intorno al tema del diritto
come psicologia e della psicologia come diritto. Ho sviluppato
parzialmente alcune considerazioni che stanno alla base di tale
impostazione in studi e ricerche precedenti (Perussia, 1987,
1988; Perussia e Benso, 1995, in corso di pubblicazione; Perussia,
Benso e Lovisolo, 1997). Potrà dunque essere utile, a
questo punto, presentare una sintesi schematica e qualche sviluppo
di quanto accennato nelle diverse sedi. Riprenderò dunque
in parte quanto sviluppato in quelle occasioni (non sempre facilmente
accessibili al lettore), fornendone un quadro in parte ricapitolativo
e in parte di ulteriore sviluppo. Tenterò cioè
di produrre, in questa occasione, uno schema sintetico che aiuti
a chiarire meglio il costrutto in esame, procedendo lungo una
strada rispetto alla quale il presente intervento rappresenta
solo una ulteriore tappa di percorso.
Psicologia e diritto
Quale sia il significato e la
funzione della normativa giuridica è questione complessa
e controversa almeno da quando una qualche forma di diritto esiste.
Altrettanto complessa è la questione del modo in cui gli
individui sviluppano la propria percezione della liceità
o meno di un comportamento, ovvero delle cause cui attribuire
tale comportamento, ovvero della gravità delle deviazioni
(i comportamenti illeciti o criminali) rispetto al comportamento
giudicato lecito o normale.
Da che esiste un interesse per i rapporti
fra la psicologia e il diritto, esiste anche una controversia
sulla possibilità o meno di collaborazione fra le due
discipline. La psicologia (le regole del comportamento come soggettività)
e il diritto (le regole del comportamento come norma), ovvero
il movimento psicologico e il movimento giuridico (in quanto
testimoni mondani di tali due polarità concettuali e simboliche)
percorrono generalmente strade vicine ma separate.
Successivamente al costituirsi della nuova
psicologia scientifica, si rilevano due posizioni principali
in tema di rapporti fra psicologia e diritto. La prima tende
a considerare i due settori come paradigmi sostanzialmente incompatibili,
la seconda propone il primo come potenziale supporto al secondo.
La prima impostazione ritiene che psicologia
e diritto debbano seguire percorsi differenti, a motivo della
loro diversa natura (eminentemente descrittiva nel caso della
psicologia ed eminentemente prescrittiva nel caso del diritto).
Tale impostazione ha come effetto di sviluppare un interesse
reciproco tra psicologia e diritto in termini più che
altro di confronto culturale. In questo senso: le due discipline
si stimolano reciprocamente, ma non collaborano.
La seconda impostazione sostiene invece
che c'è una possibilità, da parte della psicologia,
di fornire strumenti utili al diritto, specie ai fini della formulazione
del giudizio in sede penale. Vengono portati vari esempi sulla
capacità della psicologia di fornire strumenti al diritto.
Tra questi: lo studio, in termini di psicologia giuridica e criminologica,
dei comportamenti devianti, della loro valutazione in quanto
rappresentazioni sociali, del modo in cui la percezione degli
atti in senso lato criminali gioca all'interno del sistema giudiziario.
A questi si aggiunge lo studio della dimensione psicologica del
processo, particolarmente del processo penale, specie attraverso
lo studio della testimonianza, dei procedimenti cognitivi di
chi esprime il giudizio (giudici e giurie), degli stereotipi
e dei meccanismi di attribuzione coinvolti. A questi si affianca
poi lo studio del processo di acquisizione delle norme e del
pensiero morale, in termini di psicologia dello sviluppo, ovvero
la ricerca sulle concezioni di ciò che è bene e
male per il soggetto nel suo crescere da bambino ad adulto.
Entrambe le impostazioni rappresentano uno
studio del diritto dal punto di vista della psicologia piuttosto
che una osservazione della psicologia da un punto di vista giuridico.
E' infatti assai meno diffusa, o del tutto assente, l'idea che
il diritto in quanto tale possa rappresentare un punto di riferimento
utile per la ricerca psicologica.
Quest'ultima rappresenta invece la posizione
da cui trae spunto (in parte) la strategia di lavoro di cui tratto
in queste note. Essa nasce in primo luogo dalla forte predisposizione,
che nutro da sempre, a leggere i codici come se fossero un manuale
di psicologia, ovvero dall'idea, in poche parole, che il diritto
sia una forma di ricerca psicologica, euristicamente utile alla
psicologia come qualsiasi altra forma di teorizzazione sul comportamento
e sulla soggettività. In tale prospettiva, si può
parlare di una teoria giuridica (in campo psicologico) allo stesso
modo in cui si parla di una teoria psicoanalitica, di una una
teoria comportamentista, cognitivista, psicosociale, sistemica
o quant'altro.
La psicologia del diritto
In generale: anche la forma concreta del
diritto, quale la conosciamo oggi, può essere indagata
principalmente secondo due prospettive. L'una fa riferimento
al diritto, l'altra alla psicologia.
La storia del diritto, intesa sia come storia
dei codici e delle istituzioni sia come storia delle teorie,
ovvero delle filosofie del diritto, rappresenta anche una storia
delle teorie della personalità implicite nella costruzione
delle norme condivise (ovvero obbligatorie) della convivenza
sociale. Il diritto viene generalmente considerato come un fondamento
della società. Il modello umano che vi viene descritto,
e su cui si basa tanto il legislatore quanto il giudice, viene
presentato come la rilevazione ovvia e oggettiva della natura
umana, con tutta la sua mutevolezza, che (storicamente) va dalla
legge del taglione alle convinzioni illuministe sui delitti e
sulle pene, al modello della prevenzione e della riabilitazione
del reo. In questo senso, la teoria giuridica, in psicologia,
si offre principalmente a una lettura filogenetica, connessa
all'evoluzione del paradigma umano nei diversi momenti della
storia, della società e della cultura quale viene cristallizzato
e normato specie all'interno del diritto positivo.
L'approccio più tradizionalmente
psicologico al diritto preferisce piuttosto una lettura ontognetica.
L'accento viene posto meno sulla storia del diritto e più
sulla sua biografia. In psicologia prevale cioè l'idea
della morale come processo evolutivo, nel senso che il ragionamento
morale sarebbe il prodotto di una evoluzione, appunto, di un
qualche tipo, che si sviluppa dalla nascita (dell'individuo)
all'età adulta. In questo senso, ha un rilievo minore
lo sviluppo (storico-sociale) della teoria giuridica nei diversi
momenti dell'evoluzione umana (intesa come evoluzione della specie).
In termini di psicologia dello sviluppo,
si è cercato dunque di identificare degli stadi che ogni
bambino attraverserebbe, dall'infanzia all'età adulta,
nella sua interiorizzazione delle norme che regolano il vivere
civile, di quelle stesse norme cioè che i giuristi chiamerebbero
appunto diritto. Gli autori considerati più rappresentativi
di tale prospettiva evolutiva sono sicuramente Piaget (1932)
e Kohlberg (1963, 1964, 1968, 1971, 1973, 1976).
Secondo il modello di Piaget, tutte le forme
di ragionamento umano attraverserebbero alcuni stadi successivi,
indipendentemente dall'oggetto di tale ragionamento, sia esso
matematico, morale, logico, scientifico, o che altro. In generale:
si partirebbe da una forma di pensiero egocentrico (in cui il
bambino confonde il proprio punto di vista con la realtà)
e realistico (in cui gli elementi concreti e visibili della realtà
prevalgono su qualsiasi riferimento simbolico e astratto). Solo
con il successivo avvento del pensiero logico-formale verrebbero
meno le differenze tra bambino e adulto. Questi stadi verrebbero
percorsi, salvo difetti genetici, più o meno da tutti
gli individui tra l'infanzia e l'adolescenza.
Il modello di Kohlberg non è molto
diverso da quello di Piaget, salvo riferirsi in modo più
specifico al tema dello sviluppo morale invece che a quello dello
sviluppo cognitivo in senso lato. Secondo questo autore vi sarebbero
sostanzialmente sei stadi, riducibili a tre (ciascuno caratterizzato
da due livelli): lo stadio pre-convenzionale, basato sul semplice
rispetto dell'autorità, secondo cui ci si conforma alle
norme per timore delle punizioni o per interesse; quello convenzionale,
basato sul conformismo, in cui vengono interiorizzate le norme
sociali ovvero le aspettative degli altri e particolarmente dell'autorità;
quello post-convenzionale, basato su una concezione più
filosofica di purezza morale, in cui si afferma una morale personale
basata su valori sviluppati personalmente al di là delle
convenzioni. Questi stadi non verrebbero percorsi da tutti gli
individui, bensì da un numero inversamente proporzionale
al livello qualitativo dello stadio oltre che all'età.
Nel complesso, tentando una sintesi delle
due concezioni, vi sarebbe un passaggio evolutivo, legato alla
crescita individuale, da giudizi morali eteronomi a giudizi morali
autonomi. I giudizi morali eteronomi (che sarebero tipici dell'infanzia)
sono basati sull'autorità esterna dell'adulto, anche in
quanto agente di socializzazione per la cultura di appartenenza,
che pone delle regole incondizionate e sacrali da rispettare
in sè. Qui il bene coincide con l'obbedienza, la lettera
di una norma prevale sullo spirito di questa, la responsabilità
è essenzialmente oggettiva ovvero legata alle conseguenze
materiali. Le valutazioni sul bene e sul male si collegano a
un'idea di giustizia retributiva, in cui all'atto si lega necessariamente
una sanzione.
I successivi giudizi morali autonomi (che
sarebbero tipici dell'adolescenza e dell'età adulta) sono
invece connessi alla convinzione dell'esistenza di una reciprocità
necessaria delle regole per tutti i pari. Il risultato finale
sarebbe una moralità teoretica, basata su regole interiorizzate
che trovano la propria ragione nel rispetto di un accordo reciproco.
Qui il bene coincide con la conformità a una regola astratta.
Lo spirito di una norma prevale sulla sua formulazione letterale.
La responsabilità è essenzialmente soggettiva ovvero
legata alle intenzioni. I giudizi si collegano allora a un'idea
di giustizia distributiva, in cui premi e punizioni rispettano
necessariamente un principio di equità fra gli attori.
Sia il modello di Piaget che quello di Kohlberg
sono stati sottoposti a numerose critiche e revisioni specie
mettendo a confronto i dati e le ipotesi di questi due atuori
con molte altre ricerche (tra gli altri: Pettel e Mendelsohn,
1966; Kuhn et Al, 1974; Kurtiness e Greif, 1974; Shayer e Wylman,
1978; Hoffman, 1979; Di Blasio et Al, 1983; Logan, Snarey e Schrader,
1990; Killen e Hart, 1995). In generale, sono stati rilevati
svariati limiti concettuali, metodologici, di contradditorietà
dei risultati, specie quando vengono rilevati da ricerche di
altri autori successivi o con metodologie maggiormente analitiche.
Benchè i modelli di Piaget e di Kohlberg
risultino in sostanza relativamente poco convincenti, essi rappresentano
tuttavia un interessante e originale modo di approccio che continua
a influenzare l'impianto base di molti studi in materia. Inoltre,
questi modelli, anche se sono stati notevolmente ridimensionati
dalla ricerca psicologica più avanzata, hanno avuto larga
diffusione negli strati meno scientificamente sofisticati della
psciologia, per cui restano un punto di riferimento importante.
A queste teorizzazioni si sono ispirate
anche alcune scale normalizzate che cercano di rilevare sistematicamente
la presenza degli stadi di cui parlano Piaget e Kohlberg, quali,
tra le più note, la Defining Issues Test (DIT)
di James Rest (1973,1974), la Sociomoral Reflection Objective
Measure di Gibbs et Al (1984), ecc. O anche altre scale meno
utilizzate ma altrettanto interessanti, a partire dalla Attitude
Toward the Law Scale di Katz (1931). Alcune di queste sono
revisionate in Brodsky e O'Neal Smitherman (1983).
Diverso è il modello dello sviluppo
del senso morale, ovvero della giustizia (la norma, il senso
morale, il lecito e l'illecito, il bene e il male, ecc) secondo
Freud e l'approccio psicoanalitico in genere. Pur senza entrare
nel dettaglio di tale impostazione, se ne possono accennare alcuni
spunti fondativi.
Anche il modello psicoanalitico, come quello
cognitivista, si collega all'idea di uno sviluppo universalmente
condiviso (le leggendarie fasi: orale, anale, fallica, di latenza
e genitale), indipendentemente dalla cultura di appartenenza,
in cui la predisposizione genetica (sotto forma di prescrizione
quasi-biologica a procedere dal concreto all'astratto, ovvero
dal piacere alla realtà, piuttosto che di fase edipica)
determina il comportamento, anche se i suoi contenuti possono
subire variazioni contingenti. Il diritto (la morale), in una
prospettiva psicoanalitica, è essenzialmente disagio della
civiltà, negazione della natura animale a favore dell'armonia
sociale. Il rapporto tra genitore e figlio, tra principio della
realtà e principio del piacere, viene concepito principalmente
come un modo per piegare la base istintuale (fondamentalmente:
sessuale e aggressiva) a una necessità nuova e diversa.
Di qui un sentimento profondo di incompiutezza cui l'idea di
un criterio assoluto fornisce elementi di rassicurazione. Il
Codice (nel senso giuridico del termine) può essere letto
allora più che altro come un contenitore, come un punto
di riferimento che aiuta nel fare fronte alle ansie persecutorie
e depressive. L'istanza normativa per eccellenza è il
Super-Io, mentre il concetto di dovere è legato anche
al concetto di Ideale dell'Io.
Nella concezione psicoanalitica, il rapporto
con il diritto (bene e male) è complicato anche dalla
presenza di vari costrutti rilevanti che agiscono principalmente
in termini relativistici: l'ambivalenza affettiva, i meccanismi
di difesa, la sovradeterminazione del sintomo, ma soprattutto
la dimensione inconscia del pensiero. Questi elementi rendono
assai difficile l'identificazione della norma interna, poichè
tendono a presentare il comportamento e la soggettività
come riferentesi per definizione a un costrutto interno e (dialetticamente)
al suo contrario. Il tema, pure assai stimolante, è troppo
complesso per affrontarlo in questa sede.
Al di là delle varie teorie psicologiche
di riferimento, qui appena evocate attraverso due esempi (cognitivista
e psicoanalitico), la ricerca ha messo in luce vari aspetti interessanti
che gettano nuova luce sul diritto soggettivo (in senso psicologico).
Ci vorrebbe una intera monografia, di dimensioni
cospicue, per sviluppare compiutamente il tema. In questa sede
mi limiterò a ricordare qualche dato che possa aiutare
a capire la complessità del problema, e a rendere l'idea
di quanto la rappresentazione del diritto sia questione assai
più complessa di quanto la psicologia ingenua (dei giuristi
così come degli psicologi) tenda generalmente a dare per
scontato.
Il vissuto della giustizia, ad esempio,
sembra collegarsi in particolare alla capacità di decentrarsi,
riuscendo a entrare nel punto di vista dell'altro. Il tema è
stato indagato specie con ricerche che utilizzano la tecnica
del role-playing ovvero del role-taking (Selman,
1971, 1974; Flavell et Al 1968; Mason e Gibbs, 1993). In base
ai dati così raccolti, gli autori ritengono di evidenziare
come, attraverso un processo evolutivo basato però sull'esperienza
e sull'apprendimento, il bambino riuscirebbe a entrare nei panni
dell'altro e a sviluppare quel sentimento di giustizia non egoriferita
che si avvicina ai livelli più elevati degli stadi evolutivi
proposti dalla psicologia genetica. In un certo senso (psicoanalitico),
questi dati sembrano proporre l'idea del sostituirsi di una visione
(evoluta) radicata nell'Io, e anche nel Super-Io, a una visione
(rudimentale e primaria) che origina principalmente dall'Es.
In un altro senso (psicosociale) si può parlare di un
sostituirsi della rete-sistema sociale e culturale all'egotismo
solipsistico (narcisista) infantile. In quest'ultima concezione,
il giusto e l'ingiusto non sono più strumentali al principio
del piacere dell'individuo egocentrato, ma vengono relativizzati
alla presenza di un mondo di interessi e intenzioni interagenti
(la testimonianza dell'altro). Questo produce un conflitto cognitivo
(assai potente in termini motivazionali), ovvero la capacità-volontà
di ascoltare l'altro e i suoi punti di vista come elemento non
semplicemente contrastante ma anche arricchente il proprio punto
di vista.
Tale capacità si connetterebbe in
particolare allo sviluppo delle relazioni interpersonali, particolarmente
quelle di amicizia (Yussen e Steven, 1977; Selman, 1981), che
non erano state prese in considerazione nelle storie da valutare
di Kohlberg.
Kohlberg utilizza, come metodo di elezione,
quello delle interviste libere poi sottoposte ad analisi del
contenuto. Se si utilizzano invece questionari quantitativi a
scelta multipla, basati sulla valutazione di brevi storie a dilemma
morale, come fa ad esempio Rest (1973, 1974) con il suo Defining
Issues Test, le valutazioni dei soggetti risultano molto
più mescolate all'interno delle diverse età nonchè
più precoci. Si ottiene così un profilo morale,
che indidica la diversa presenza di tutti quanti gli "stadi"
contemporaneamente a ogni età, invece che una semplice
evoluzione dal meno al più (come prospettato da Piaget
e da Kohlberg). Ad analoghi risultati giungono numerosi altri
autori (McGeorge, 1974; Salili, Mahen e Gillmore, 1976; Holstein,
1977; White, Bushnell e Regneimer, 1979; Di Blasio et Al, 1983).
Si è insomma visto che quelli che vengono proposti come
stadi successivi di pensiero morale sono in realtà compresenti
in soggetti di diversa età (Turiel, 1969), per cui si
può dire che questi rappresentano un campionario di archetipi
mescolati fra loro cui il soggetto attinge contemporaneamente,
piuttosto che i gradini di una scala evolutiva.
Ad esempio: se si chiede a dei maschi adulti
di valutare vari dilemmi di ragionamento morale come se venissero
presentati a ascolatori filosofi o invece a ascoltatori uomini
di affari, i soggetti fanno riferimento a criteri che appartengono
a stadi morali differenti, come se avessero una gamma di possibilità
cui attingere variamente di volta in volta (Carpendale e Krebs,
1992).
Un altro esempio di ricerca: conducendo
un test di giudizio morale, in particolare relativo alla guida
in stato di ubriachezza, con dei soggetti in un setting (bar,
pub) dove sono normalmente presenti degli alcoolici e intervistando
gli stessi (e altri, di controllo) in un contesto accademico
(generalmente a scarsa presenza alcoolica), si ottengono livelli
di giudizio morale diversi, più bassi in termini di maturità
morale là dove si consuma alcool specie da parte di quelli
che hanno bevuto di più (Denton e Krebs, 1990). In particolare:
nel contesto accademico ci si presenta come moralmente più
integri e poco portati alla guida in stato alterato, mentre quasi
tutti i soggetti del pub, che pure hanno bevuto molti alcoolici,
se ne tornano a casa guidando la propria macchina.
Altri autori hanno rilevato che, utilizzando
storie da valutare meno astratte e più vicine alla reale
vita quotidiana dei soggetti di quelle utilizzate da Kohlberg,
le strategie cognitive messe in atto appaiono più differenziate
(Freeman e Sue, 1975; Yussen e Steven, 1977). Altri ancora, con
una ricerca longitudinale sviluppatasi nel corso di 20 anni,
hanno rilevato che esiste una correlazione diretta stabile nel
tempo, dalla adolescenza all'età adulta, fra utilizzo
di meccanismi di difesa più maturi e stadi di giudizio
morale più elevati (Hart e Chmiel, 1992). Si è
visto poi, con un campione di ragazzi olandesi, che livelli più
alti di giudizio morale sono correlati chiaramente con atteggiamenti-tratti
antiatuoritari e, in misura minore, antietnocentrici (VanIjsendoorn,
1989). Una indagine sul pensiero morale di 50-96enni mostra come
i problemi morali di tali soggetti piùo meno anziani,
specie col crescere dell'età, siano essenzialmente riferiti
ai rapporti con i familiari relativamente a questioni di appoggio
e assistenza da ricevere, e che il loro atteggiamento al riguardo
si basa su di una morale decisamente pragmatica in cui non trovano
grande posto i conflitti morali interiori quanto piuttosto i
modi per risolvere il problema (Rybash, Roodin e Hoyer, 1983).
Si è visto che esiste una certa diversità
di risposta connessa con il sesso del soggetto, specie se si
fanno valutare storie anche con soggetti femminili e non solo
maschili come faceva Kohlberg (Jacob e Karen, 1975), dove si
vede, ad esempio, che le donne sono più stabili nella
valutazione di storie con maschi e femmine, mentre gli uomini
raggiungono livelli morali più elevati, ma solo con storie
a protagonista maschile. Da varie altre ricerche risulta che
le donne sono più internalizzate moralmente degli uomini
(Hoffman, 1979). Utilizzando il modello di Kohlberg con adolescenti
delinquenti e non, si rileva che i delinquenti (maschi e femmine)
esprimono un livello di giudizio morale inferiore ai non delinquenti,
ma che i maschi, delinquenti e non, raggiungono un livello morale
comunque inferiore alle femmine (Gregg, Gibbs e Basinger, 1994).
Livelli elevati di ragionamento morale presuppongono
anche un livello di performance scolastica elevata, nel senso
che una riuscita scolastica alta non risulta una condizione sufficiente
ma almeno necessaria perchè siano presenti tali stadi
di alta valutazione morale negli adolescenti (Narvaez, 1993).
Analogamente, mettendo in relazione il livello di ragionamento
morale di studenti con vari indici autoriferiti collegati al
rapporto coi genitori, a esperienze sociali, ecc, si rileva che
ciò che si correla meglio con il presunto stadio di ragionamento
morale è semplicemente il numero di anni in college (il
grade scolastico) (Finger, Bourdin e Baumstark, 1992).
Bond e Pang (1991) hanno messo in rilievo,
con una sottile analisi comparativa, che con ricerche sullo sviluppo
morale basate su strumenti occidentali, del tipo di quelli qui
più volte citati, molti aspetti di culture diverse da
quella occidentale possono risultare del tutto invisibili. Gli
autori, con riferimento alla cultura cinese e al Tao, mostrano
come gli item utilizzati manchino completamente di riferimenti
importanti per i cinesi ma che agli occidentali, compresi quelli
che conducono ricerche transculturali, non vengono neanche in
mente.
Anche se si prende in considerazione quella
che viene generalmente considerata come la prima e principale
agenzia normativa per ogni individuo, e cioè la famiglia
(seguita dai gruppi di appartenenza, con sullo sfondo il sistema
normativo sociale), il cosiddetto sviluppo morale si presenta
in termini più complessi e relativizzati.
Esiste un evidente connessione tra i pattern
di giudizio morale dei genitori e quelli dei figli, anche se,
almeno nell'adolescenza, la correlazione risulta essere più
forte per le femmine che per i maschi, mentre l'influenza-correlazione
è maggiore con i padri che con le madri, come mostra Speicher
(1994) analizzando dati di ricerca già pubblicati sia
degli anni '30 che degli anni '50. Alcune ricerche hanno mostrato
come l'influenza dell'adulto dipenda almeno in parte dal rispetto
e dalla pressione sociale che questi riesce a esercitare (Di
Stefano, Levorato e Simion, 1973; Simion, 1977). L'influenza
del genitore dipenderebbe anche dal tipo di attività che
questi svolge per cui, ad esempio, si è visto che se la
sua attività principale (la sua professione) è
più umanitaria, come avviene ad esempio nel caso dei medici,
i figli sviluppano un livello morale più attento a principi
universali (Fleishman, 1974). Adolescenti che descrivono le proprie
relazioni intrafamiliari come più positive mostrano anche
un livello di ragionamento morale più elevato di quelli
che descrivono le relazioni all'interno della famiglia d'origine
come meno positive (Speicher, 1992).
Secondo un'altra analisi, che confronta
varie ricerche precedenti (Hoffman, 1979), risulta che: il bambino
interiorizza le indicazioni morali dei genitori in misura maggiore
se questi gliele trasferiscono in modo affettivo che in modo
impositivo; l'influenza dei genitori riguarda più le dichiarazioni
sulla moralità che non l'interiore convincimento dei bambini;
con la crescita e andando verso l'adolescenza, l'influenza parentale
diminuisce a favore di quella dei pari, la quale tende a proporre
modelli in genere antagonistici rispetto a quelli genitoriali.
Si potrebbe procedere a lungo riportando
esempi di come l'ipotesi di uno sviluppo morale lineare non stia
molto in piedi una volta che la si mette a confronto con la ricerca.
Per il momento, tuttavia, mi fermo, limitandomi a sottolineare
come vi siano molti dati che propongono una lettura del tema
del diritto soggettivo (sempre inteso in senso psicologico) come
molto più sfumato, e molto meno determinato in termini
evolutivi, di quanto una parte della psicologia dello sviluppo
abbia proposto.
L'analisi del diritto
I modelli cognitivisti-evoluzionisti di
Piaget e di Kohlberg, pur nelle loro differenze, si collegano
alla ideologia positivista del progresso senza fine e della naturale
tendenza dell'essere umano a raggiungere gli standard attuali
delle società industriali avanzate attraverso un processo
evolutivo che non viene definito in termini di socializzazione
bensì in termini di spontanea vittoria maturativa del
bene sul male (o almeno del meglio sul peggio). La condizione
attuale della cultura europea coinciderebbe cioè con il
bene e, limitandosi alla giustizia e al pensiero morale, con
il diritto naturale. Nel caso di Piaget, più positivista
scientista anni '30, l'accento viene posto sulla vittoria finale
della morale occidentale, nel caso di Kohlberg, che risente dell'atmosfera
più scettica tipica degli anni '60, l'accento viene posto
invece sull'affermarsi dell'individuo contro l'autorità
e le convenzioni. Per entrambi questi autori, esiste un livello
inferiore di partenza e un livello di arrivo in qualche modo
(moralmente) superiore cui tendere.
Entrambi questi autori si riferiscono altresì
al modello cognitivista. Il modello cognitivista (in generale)
è sostanzialmente un tentativo di conciliare il modello
intuizionista con quello razionalista. I contenuti di coscienza
vi si affermano infatti in termini sostanzialmente intuitivi,
attraverso il funzionamento incontrollabile e spontaneo del software
cognitivo, ma appunto attraverso un software è cioè
attraverso una forma di razionalità. Nel caso specifico
del senso morale, i valori vengono qui riconosciuti in termini
fenomenici e immediati, ma la ricerca pretende di identificarne
le strategie di ragione.
In entrambi i casi, il riferimento concettuale
è il modello generale dell'ideologia cognitivista, secondo
cui l'evoluzione delle norme (le procedure di elaborazione),
qualsiasi esse siano, non avrebbe tanto un carattere cumulativo
legato all'apprendimento quanto piuttosto consisterebbe di stadi
che si succedono l'uno all'altro attraverso una sequenza di assimilazioni
e accomodamenti (una versione più aggiornata di software
si sostituisce di volta in volta alla precedente). La condizione
adulta non risulterebbe cioè tanto da una forma di socializzazione
alla cultura di appartenenza, ovvero di scelta, quanto piuttosto
da uno sviluppo genetico spontaneo e inevitabile, che coinvolge
contemporaneamente e reciprocamente tutti gli aspetti del pensiero:
rappresentazioni del mondo, capacità di ragionamento e
di calcolo, logica, morale, e via dicendo. In tali modelli ha
un certo rilievo anche l'interazione con l'ambiente sociale circostante,
ma solo come catalizzatore di un copione logico interiore che
aspetta solo di essere stimolato.
Tutto ciò riconduce inevitabilmente
al tema del bene e del male, cioè del diritto. E tutto
ciò si connette al tema della colpa, ovvero dell'azione
compiuta con intenzione malefica e non semplicemente agita come
prodotto delle circostanze subite. Inevitabilmente: il bene,
il male e la colpa si collegano all'idea della libertà.
Senza il concetto di libero arbitrio, infatti, è impossibile
pensare alla colpa, poichè, in assenza di una qualche
possibilità di scelta, l'azione non può mai essere
colpa (intenzione di produre il male) ma soltanto necessità
(effetto delle circostanze, del fato, dell'intervento divino).
Il libero arbitrio coincide con la volontà
e quindi con la colpa. E' possibilità di scegliere o anche
di non scegliere, salvo che, strutturalmente, la non scelta è
sempre una scelta anch'essa. Ma, siccome la libertà è
anche potenzialmente bruta, allora nasce l'idea del de servo
arbitrio di Lutero, secondo cui l'uomo non è in grado
di scegliere il bene da solo poichè non è sufficientemente
equilibrato, per cui la sua scelta è sottoposta a un criterio
morale. Di qui il suo pessimismo tardo-medievalista secondo cui
l'unica giustificazione della libertà e della morale è
data dalla fede che si esprime da sola, senza mediazione del
sacerdote. Di qui il concetto di arbitrarietà come arbitrio
mal posto e quello di moralità (da Lutero a Kant a Freud)
come criterio della morale.
Riducendo la vita (ontogeneticamente o filogeneticamente
che sia) a una sequenza temporale, ciò che precede è
sempre potenzialmente il male, la colpa. Ciò che segue
è sempre potenzialmente il bene, l'illuminazione, la redenzione.
Anche il percorso psicoterapeutico (per non fare che un esempio
parallelo all'idea di un percorso naturale del diritto soggettivo
e dell'evoluzione dalla colpa alla moralità) tende a proporsi
come superamento del senso di colpa basale (peccato originale,
complesso edipico, senso di inadeguatezza) attraverso un percorso
(l'esperienza misterio-terapeutica) che porta al bene (vittoria
dell'Io, che è ragione, acquisizione della libertà-felicità)
in quanto liberazione dalle passioni (il narcisismo primario,
l'Es, l'errore) e dagli obblighi (il Super-Io) percepiti come
non necessari. La rinascita è dunque liberazione dalla
colpa, ovvero da una libertà che è anche peccato
e quindi non bene e non felicità, per conquistare una
libertà corretta (genitale), atemporale e senza colpa.
Anche in senso cristiano, la libertà
è il complementare necessario della colpa. Adamo, nel
paradiso terrestre, è e basta. Solo il suo atto di libertà,
che è contemporaneamente di colpa, lo trasforma propriamente
in uomo. In questo senso, presente anche nei miti precristiani
(così come in innumerevoli altre concezioni religiose),
la libertà è caduta da un livello superiore, come
bene evidenzia il caso di Lucifero.
Il modello classico dice dunque che l'essere
è. Da questo punto di vista, nella condizione umana non
c'è qualcosa di identificabile come libertà, ma
solo il fatto di essere. In alternativa, la libertà è
liberazione, per lo più dai sensi, dalle passioni, dalle
necessità materiali. In questo senso, anche la liberazione
rivoluzionaria in chiave marxista è elevazione dal bisogno
e dalle passioni, ovvero dalla piattaforma materiale della vita
quotidiana. La libertà è il poter agire di propria
volontà senza costrizioni, al di fuori dai limiti imposti
dal sistema di produzione. Tutto ciò riporta a definizioni
circolari, poichè presuppone la definizione di ciò
che libertà non è. Libero è il contrario
di non libero e viceversa.
Nella concezione cristiana, come in altre
religioni di origine orientale, il circolo è: essere,
libertà-colpa come cedimento alle passioni, liberazione
dalle passioni stesse attraverso la spiritualità, la purificazione,
la redenzione. La libertà diventa allora un percorso.
La punizione, come espulsione dall'Eden, purgatorio o detenzione
e pena, diventa parte di un percorso (anche temporale) di passaggio
da un inizio miticamente perfetto a una conclusione (la fede,
il regno di utopia, il socialismo) che è pure miticamente
perfetta, ma acquisita.
A queste fantasie (pure fondative) si collega
il mito del buon selvaggio, che vive secondo natura ed è
libero quindi di essere buono, non potendo essere cattivo. Qui
la libertà è libertà naturale del bene.
Nella fantasia contemporanea il buon selvaggio è l'animale,
parametro di ciò che è giusto. L'errore, il peccato,
coincidono allora con la civiltà e la scelta, invece che
con l'abbandono spontaneo alla natura. Di quì: l'animismo
imperante, connesso al movimento ecologista (a forte caratterizzazione
darwiniana), dove l'animale è espressione di sesso e di
aggressività ma non in termini di bene e di male, ovvero
di merito e colpa, bensì in termini di azione senza giudizio,
di amoralità.
A queste impostazioni si contrappongono
in parte i modelli della terza forza, la loro convinzione dell'uomo
come ricercatore del bene (dell'amore, ovvero dell'amore del
bene e del bene come amore), la convinzione che il male (l'infelicità)
sia antitetico alla spontanea tendenza del soggetto che cerca
il bene in quanto felicità, e viceversa. In tale prospettiva
l'uomo tenderebbe al bene, ovvero al giusto, per una forma di
passione, poichè sente intuitivamente il bene e ne è
attratto. In un certo senso: il bene è un oggetto d'amore,
e di un amore assoluto.
Nei movimenti contemporanei, la purificazione
è avvicinamento alla natura, dove la natura è percepita
come criterio di razionalità, e la libertà diventa
necessità. La libertà è libertà,
accettazione della necessità, secondo Spinoza della ragione,
secondo Leibniz, e prima di lui gli scolastici in genere, di
Dio. La differenza tra libertà e licenza sta dunque nel
riferimento alla passione e all'istinto ovvero alla ragione.
Libero è colui che supera l'istinto, licenzioso è
chi vi si abbandona. Libero è chi si fa spirito. Licenzioso
è chi si fa corpo. Kant chiama la licenza arbitrium
brutum, e cioè la libertà della bestia, mentre
definisce l'adesiono alla legge come arbitrium liberum.
Di quì: il principio kantiano e vittoriano della morale
come imperativo categorico, come legge che si basa solo sulla
propria razionalità. La legge come forma assoluta, che
non si interessa a volontà e intenzioni, nè a contesti
e casi particolari, ma solo alla possibilità di affermarsi
di un formalismo assoluto (integralista e fanatico) e quindi
trascendentale.
La libertà, per Kant come per Freud,
è liberazione dalla condizione naturale (il patologico)
per raggiungere la liberazione razionale (necessità morale).
Nel caso di Freud è infatti ben curioso che egli, una
volta identificata la natura originariamente polimorfa perversa
dell'essere umano, proponga la soluzione delle sofferenze umane
(la libertà-felicità) nella negazione di tale natura
invece che nella sua accettazione. Egli propone infatti che l'accettazione
razionale della bestia sia la strada per abbandonarla (dove è
l'Es sarà l'Io). La purezza della morale, tanto sottolineata
da Rousseau come da Kant, è prima di tutto un mondo senza
colpa, la possibilità di negare il senso di colpa basale
(sessuale e aggressivo) che ci portiamo dentro.
Analogamente: il crimine pone il problema
della felicità-piacere dell'uno che contrasta con la felicità-piacere
dell'altro. E' il problema del limite della libertà dell'uno
nella libertà dell'altro. Il ladro, il violentatore, l'aggressore,
trovano il proprio compimento in un'azione che presuppone il
danno per la vittima. E la vittima, generalmente, si sente colpevole
del male che ha subito.
Il concetto della felicità, e della
sua ricerca, si complica altresì con l'intervento del
concetto di principio del piacere. In esso la felicità
può coincidere con una realtà materiale. E' il
problema eterno, per porlo con il vescovo Berkeley, se sia meglio
essere un maiale soddisfatto o un filosofo insoddisfatto. La
risposta immediata, e cioè la prima (il maiale soddisfatto)
è puramente nominalistica (meglio essere soddisfatto che
insoddisfatto), e non tiene conto della impossibilità
(presunta implicitamente da Berkley) di essere soddisfatti in
termini puramente materiali. Da questo punto di vista, la soddisfazione
materiale è per definizione inferiore alla grandezza del
(necessariamente insoddisfacente) anelito morale e intellettuale,
cioè spirituale, del filosofo.
Il problema ha trovato, sin dai tempi di
Epicuro per arrivare all'umanesimo rinascimentale e allo spiritualismo
orientaleggiante dei nostri tempi, una soluzione paradossale.
La felicità come atarassia, come fuga dalla materia e
dal corpo, implicitamente riconosciuto come il più potente
degli stimoli. La felicità come altra faccia di uno scetticismo
ascetico e pessimista.
Un'altra soluzione è stata trovata
nella coincidenza del bene con l'utile e nell'idea della morale
come principio diffuso e condiviso, ma affatto necessario, che
l'individuo può tranquillamente aggirare, purchè
lo faccia bene, nella ricerca della felicità individuale.
Di quì l'amoralismo spiritualistico di Machiavelli e di
Guicciardini, ovvero la morale-religione come oppio dei popoli
degli enciclopedisti, fino allo spirito protestante del capitalismo.
Nel contempo, se la norma è il prodotto
di un contratto necessitato da una forza maggiore, allora la
morale si traduce in gestione dell'utilità (economia)
e gestione della contrattazione (politica) ovvero, con Marx dopo
Hegel, in economia politica (materialismo storico). La posizione
di entrambi giudica piuttosto inutile la contrapposizione tra
fenomeno e noumeno di cui tanto parla Kant, preferendovi piuttosto
la concreta realizzazione storica nelle istituzioni (la famiglia,
lo stato, i rapporti di produzione) che, nella loro natura ontologica
di leibniziano unico mondo possibile, sembrano risolvere il probema
della dialettica fra tesi e antitesi in una sintesi che trova
il proprio senso nel solo fatto di esistere (tutto ciò
che è reale è razionale).
Si noti che Schopenauer sosteneva che la
libertà dell'uomo sta proprio nel suo inconscio, per cui
l'uomo crede di non essere libero mentre in realtà quello
che è libero è il suo inconscio (essenzialmente
una forma di incoscio della specie e quindi non individuale).
Di qui l'idea della libertà come negazione della volontà
di vivere; volontà di sopravvivere comunque che, con Darwin
e il movimento biologico, coinciderà appunto con la volontà
della specie (il gene egoista). Si pensi al dibattito sul pornografico
e sull'erotico. Dove l'erotico è la spiritualizzazione
dell'eros: il corpo è sublimato, anche come realtà
fisica, ma senza rappresentazione del sesso agito. E il pornografico
è il corpo ridotto a strumento accessorio, ancorchè
necessario, del sesso agito.
Dopo di che: il determinismo ottocentesco
con tutti i suoi riflessi sulla morale del nostro secolo e sull'idea
della conoscienza come scienza, ovvero come prodotto necessario
della oggettività del mondo invece che come libera lettura,
interpretazione e vissuto da parte del soggetto. Di qui la convinzione
(morale) che vi siano condizioni necessarie per il verificarsi
del fatto, ovvero l'idea che il fatto sia determinato necessariamente
da qualcosa che lo precede (la mistica determinista delle cause
e degli effetti). Di quì Il continuo circolo dialettico
fra la libertà (che presuppone la volontà), la
colpa e la negazione della colpa, ovvero il riferimento alle
situazioni come determinanti e quindi discolpanti del soggetto.
Questo elemento è fortissimo in sede
giudiziaria, ed esplosivo nel processo minorile, dove è
quasi sempre possibile immaginare una causa senza colpa. Come
è ben noto a chiunque abbia mai seguito il procedere dei
tribunali per i minori, l'azione del soggetto (non adulto) viene
praticamente sempre tradotta (specie alla luce delle perizie
psicologiche) in una necessità subita che trascende totalmente
la possibilità di una intenzionalità dell'individuo
(immaturo proprio nel senso di una sua sostanziale incapacità
a volere ovvero di una sua assenza di libero arbitrio), con conseguente
scarsissima disposizione (dello zeitgeist più che
del singolo giudice) a emettere verdetti di colpevolezza e quindi
a punire in qualche modo il reo (che in effetti non viene percepito
come tale). Di quì, anche, la rivalutazione del pazzo
(che il pensiero ingenuo da sempre equipara al selvaggio e al
minore): da carcerato a malato. Il sorvegliare e punire come
modello contemporaneamente della pazzia e della criminalità
prescientifica. Il prevenire e comprendere come modello successivo
(e migliore) per entrambi.
Ma il determinismo, oggi, è più
spesso probabilismo. Dopo la crisi dei fondamenti e il principio
di indeterminazione, il determinismo è solo la probabilità
che diventa stabile perchè determinata da una molteplicità
di elementi già al livello apparentemente più elementare
(quello della fisica atomica). Così: se viene giudicato
impossibile cogliere la determinazione al livello minimo dell'atomo,
è però possibile farlo a livello del macro fenomeno,
ovvero dei corpi complessi quali si presentano alla nostra esperienza
sensibile. Viene dunque salvato il principio casualistico dell'atomismo
microfisico di democritea memoria, ma portandolo all'indietro
e sostituendovi un determinismo macrofisico. Con buona pace del
fatto che nessuno ha mai visto un atomo, con la reinvenzione
moderna di questo costrutto si cerca di fare rientrare dalla
finestra quel sogno di cogliere il noumeno che da tanto tempo
era stato buttato fuori dalla porta.
Tornando più specificamente alla
teoria generale della psicologia, e alla teoria generale del
diritto, può essere utile sottolineare come, per entrambe
le tradizioni, in risposta all'enorme complessità di quanto
qui appena accennato, si sia verificata una fuga nella prassi,
attraverso un tentativo di sovrapposizione dell'azione alla riflessione.
Lo psicologo anestetizza la propria coscienza nei laboratori;
il giurista nei tribunali. Entrambi tendono a dimenticare la
propria natura di soggetti critici, cioè analitici, del
mondo. Entrambi tendono a rimuovere il fatto che la dimensione
applicativa (al processo di laboratorio, alla ricerca dei fatti
rilevanti) del proprio agire nel mondo ha senso solo in relazione
alla radice concettuale di ciò che pretendono (pretendiamo,
visto che sono uno psicologo anch'io) di applicare. Entrambi
hanno scelto di dimenticare, attraverso un processo che ricorda
il sistema dei meccanismi di difesa, che non esiste niente di
più pratico della teoria.
Il Codice Ingenuo
Venendo invece a un più lucida identificazione
di quanto sta alla base della nostra ricerca, varrà la
pena di evidenziare alcuni presupposti teorici del lavoro in
atto, anche rifacendomi a quanto precedentemente espresso in
altre sedi.
Una prima e più basale convinzione
è che fra l'approccio del diritto e quello della psicologia
non vi sia alcuna differenza davvero rilevante. Entrambi gli
approcci studiano il comportamento. Entrambi descrivono le azioni
umane cercando di trovare criteri oggettivi, o almeno condivisi
dalla comunità, per definirle esattamente. Entrambi si
preoccupano di oggettivare e di operazionalizzare il comportamento
in termini tendenzialmente scientifici. Entrambi giungono a formulare
giudizi relativi al carattere positivo o negativo dell'agire.
Entrambi definiscono una normalità e una devianza.
Esistono vari livelli principali di identificazione
delle norme che definiscono il comportamento lecito e/o illecito
all'interno di una società. Tra questi è possibile,
in prima approssimazione, identificare, quanto meno: quello del
singolo soggetto, quello della opinione pubblica, quello della
legge, quello della giurisprudenza. Tali strategie normative
sono tendenzialmente differenti tra di loro, con vari possibili
gradienti di divaricazione, legati a fattori diversi che coinvolgono
sia variabili di natura individuale sia variabili di natura collettiva.
Ciò può avvenire a molteplici livelli. Ad esempio:
secondo gli specifici modelli di elaborazione cognitiva individuale;
secondo la psicodinamica intrapsichica del singolo individuo;
secondo dinamiche di natura psicosociale e in senso lato culturale.
Qualsiasi valutazione del comportamento
coinvolge problemi di percezione interpersonale e, più
in generale, di psicologia dell'attribuzione. Sullo sfondo, è
presente la convinzione secondo cui tutte queste modalità
di definizione delle norme comportamentali possono essere indagate
nei termini della psicologia dell'attribuzione (cfr: Heider,
1958; Gulotta, 1982; Gorra, 1983). Ogni strategia di determinazione
normativa è infatti fondamentalmente una modalità
attraverso cui definire le cause dei comportamenti (chi ha fatto
che cosa è perchè) ovvero le relative conseguenze
(strategie preventive, deterrenti e punitive).
Si pensi, in una relazione di coppia, al
caso del colpire il partner con un corpo contundente e con una
certa violenza. Prendiamo, ad esempio, il caso di una pentola
data in testa. E' evidente che se il colpo è inferto da
una donna a un uomo, la cosa sembra avere un peso. Se è
inferto da un uomo a una donna sembra averne un altro. Lo stesso
vale per uno schiaffo: se messo in atto da parte di una donna
è comportamento giustificabile, se messo in atto da parte
di un uomo è violenza.
Chiunque abbia agito fisicamente la propria
emotività con un partner sa che, nel caso della espressione
di aggressività, mentre la donna agisce col preciso intento
di assalire (colpire o, più spesso, mordere) l'uomo agisce
essenzialmente col solo fine di contenere l'assalto e le sue
conseguenze. La diversità di comportamento è percepita
in questi termini dai due attori sia con riferimento a se stessi
sia con riferimento all'altro, in un quadro attributivo una volta
tanto uniforme.
Si tratta probabilmente di una differenza
in termini di ruolo ascritto ovvero di identità di genere
culturalmente condivisa. Poichè (come tutta la letteratura
di ricerca al riguardo evidenzia con efficacia) l'identità
di genere maschile prevede uno stile comportamental-cognitivo
più strumentale che affettivo ovvero una certa tendenza
all'aggressività, il dare una pentola in testa o uno schiaffo
è percepito come (ciecamente) aggressivo. Poichè
l'identità di genere femminile prevede uno stile comportamental-cognitivo
più affettivo che strumentale e in sostanza non contempla
che marginalmente l'espressione di aggressività, il dare
una pentola in testa al fidanzato o al marito è percepito
come non aggressivo (ma, eventualmente, espressivo e comunicativo).
La differenza tra attore maschile e attore femminile non sta
nell'azione in sè, ma nella sua contestualizzazione e
interpretazione. Il primo è considerato intenzionato in
modo diverso dal secondo. E' come se, per definizione, l'azione
femminile comprendesse un'attenuante e quella maschile un'aggravante.
Il problema, a prima vista semplice (nell'ottica
dell'ottimismo scientista), è invece molto intricato.
Si pensi alla distinzione aristotelica fra causa materiale (l'ubi
consistam del fenomeno), formale (la forma ideale nella testa
di chi la agisce), efficiente (lo strumento con cui tradurre
la materia dell'ubi consistam in forma concreta), finale
(l'obiettivo che trasforma la potenza in atto e completa la realizzazione
del fenomeno). Si pensi al dibattito medioevale sulla difficoltà
ovvero impossibilità a distinguere causa ed effetto, specie
in connessione con la impossibilità, poi sottolineata
da Hume, di stabilire, stanti due eventi contemporanei, quale
sia la causa e quale l'effetto.
Tali riflessioni portano, con Kant, alla
convinzione della natura soggettiva, fenomenica ovvero aprioristica
del principio di causalità (inestricabimente legato ai
concetti di tempo e di spazio). Il tutto con sullo sfondo l'idea
della inconoscibilità del noumeno e quindi della necessità
di basare il nostro rapporto col mondo su postulati (appunto:
lo spazio, il tempo, la causalità, la moralità)
che non pretendono di raggiungere una impossibile conoscenza
bensì solo di realizzare la libertà dello spirito
che si afferma in modo indipendente dalla natura. Ed è
dalla prospettiva kantiana (con quanto di aristotelico contiene
in sè) che muove la psicologia dell'attribuzione, secondo
cui l'ordine causale non è presente ontologicamente nella
realtà, bensì rappresenta una categoria a priori,
un portato della struttura dell'osservatore, ovvero un software
presente nella testa di chi guarda.
La freccia causale viene fortemente rilanciata
dal positivismo, a partire da Stuart Mill e dal suo concetto
di causa come "antecedente invariabile e incondizionato
di un fenomeno". Questo è ovviamente un pregiudizio,
che tuttavia funziona. Tra fine '800 e inizio '900 appare infatti
empiricamente evidente il successo della interpretazione tecnico-scientifica
pure nella sua evidente crisi epistemologica. In termini novecenteschi,
lo abbiamo già ricordato, si parla allora di natura probabilistica,
del legame o ordinamento causale, all'interno di un meccanismo
infinito di cause-effetti che si rimandano l'un l'altro in un
gioco dialettico percepito, a questo punto, come sistema basato
su retroazioni e causalità circolari. In tale prospettiva
la freccia causale non esiste più se non convenzionalmente,
ma, dovendo conciliare il successo della scienza-tecnica con
la sua inconsistenza epistemologica, il modello statistico-probabilistico
offre una brillante via d'uscita. Di qui tutto il dibattito contemporaneo
sul pensiero debole, la scienza (e il diritto) come ideologia,
la necessità di contestualizzare la conoscenza. A questo
proposito si noti, per inciso, come sia nel diritto sia nella
scienza si utilizza lo stesso concetto di legge per indicare
la ricorrenza ovvero la regolarità dei fenomeni.
Qualsiasi gruppo umano si struttura inevitabilmente
attorno a delle regole. Talvolta queste rimangono implicite,
mentre talaltra queste vengono codificate. In psicologia si parla
a questo proposito di contratto. Nelle relazioni interpersonali
tale contratto è spesso implicito. Nelle relazioni sociali
questo viene piuttosto esplicitato sotto forma di veri e propri
documenti scritti e di norme del diritto positivo. Anche all'interno
della tradizione giuridica si parla del resto di contratto sociale
(oltre che di contratto civile). In psicologia, con altre sfumature,
si è parlato di artefatto normativo sociale (Calegari
e Massimini, 1978).
In molti casi i contratti espliciti e quelli
impliciti coesistono uno accanto all'altro interagendo fra loro.
Si pensi alle relazioni familiari, dove esiste una dinamica profonda
di interazione (ampiamente studiata dalla psicologia delle relazioni
familiari) ma anche un diritto di famiglia codificato (che esplicita,
ad esempio, le norme relative alla eredità o al tipo di
rapporti da intrattenersi fra i coniugi). Lo stesso vale per
le interazioni amichevoli, che avvengono sulla base di presupposti
impliciti (indagati dalla psicologia delle close relationships)
ma che possono anche venire considerate in termini di diritto
(ad esempio: il diritto civile relativamente agli scambi, che
può venire chiamato in causa, poniamo, quando un amico
chiede indietro un regalo a qualcuno che nel frattempo gli è
diventato antipatico).
Alla luce di queste considerazioni (e di
altre da svilupparsi in altra sede) si possono cogliere le notevoli
somiglianze tra approccio psicologico e approccio giuridico al
comportamento. Presentiamo a questo punto alcune differenze tra
i due approcci, la cui lieve entità è peraltro
dimostrativa, per contrasto, della sostanziale somiglianza.
Una (limitata) differenza fra psicologia
e diritto sta nel prevalente riferirsi alla ricerca di base della
prima e nella natura maggiormente applicativa del secondo. Tuttavia,
nel loro occuparsi dei comportamenti, la psicologia può
essere considerata una forma di ricerca di base sul diritto,
mentre il diritto può essere considerato una forma applicativa
della psicologia. Un'altra (limitata) differenza consiste nella
maggiore tendenza del diritto a presentare le proprie teorie
in forma codificata, mentre la psicologia tende a presentarle
in forma maggiormente possibilista. Un'altra (limitata) differenza
consiste nel diverso grado di coercizione sull'individuo attuato
dalle due discipline. L'applicazione del diritto (il tribunale)
produce conseguenze (la sentenza, la pena) forse più rilevanti
e cogenti dell'applicazione (intervento, diagnosi, terapia) della
psicologia. Un'altra (limitata) differenza consiste nella diversa
credibilità sociale. Le formulazioni del diritto (applicato)
devono essere accettate per definizione (di legge). Le formulazioni
della psicologia vengono accettate, eventualmente, per intima
convinzione.
Gli esempi in questo senso si potrebbero
moltiplicare ampiamente. E' importante comunque sottolineare
che i livelli sono diversi e interagenti. Basti pensare al drammatico
e attualissimo tema della violenza all'interno della famiglia,
dove sono presenti sia modelli di riferimento impliciti (ideologie
educative, concezioni della relazione uomo-donna, immagini del
concetto di violenza psicologica, effetti delle interazioni con
i genitori, eccetera) sia modelli di riferimento codificati (da
cui, ad esempio, la complessa discussione sulla definizione giuridica
di un comportamento così complessamente interpersonale
come la violenza carnale) (cfr: Caprara, 1987; Salvini, Storai
e Turchi, 1994).
I livelli sono diversi anche nel senso che
l'individuo agisce in base a un proprio Codice di riferimento
che può non coincidere, e spesso in effetti non coincide,
con il Codice formale della società. Chi dà uno
schiaffo a suo figlio non agisce tanto a livello (codificato)
di patria potestà, di abuso dei mezzi di correzione o
di violenza privata quanto piuttosto a livello (implicito) di
convinzioni personali sul ruolo materno o paterno. Chi affitta
un immobile al di fuori delle leggi (formali) sulle locazioni
agisce soprattutto a un livello di concezione informale degli
scambi tra privati individui. Anche qui gli esempi si potrebbero
moltiplicare a dismisura.
Dal punto di vista delle rappresentazioni
sociali, esistono inoltre almeno due livelli principali di valutazione.
Da una parte c'è la percezione del comportamento deviante
(criminale) nei confronti del comportamento lecito (normale),
dall'altra c'è la percezione del sistema sociale di mantenimento
delle regole (esecutivo e giudiziario).
Nella nostra cultura contemporanea la questione
viene resa ulteriormente complessa dal fatto che sono sempre
più compresenti, all'interno del nostro mondo, modelli
di rappresentazione del comportamento culturalmente diversi.
Ciò vale, ad esempio, per quel che riguarda le differenze
subculturali connesse all'età, alla cultura, al genere,
e via dicendo.
Nel contempo, la società multietnica
verso cui ci stiamo muovendo rapidamente pone gravi problemi
di integrazione tra visioni normative del comportamento assai
diverse tra loro. Il fatto che attualmente le carceri italiane
(ordinarie così come minorili) siano affollate di soggetti
che provengono da altre culture può essere meglio compreso
anche alla luce di queste considerazioni.
In linea di massima, comunque, è
un portato della ricerca psicologica la convinzione secondo cui
i soggetti agiscono nel proprio ambiente fisico solo attraverso
la mediazione del proprio ambiente psicologico, cui in effetti
fanno riferimento. Analogamente, agiscono in proprio e interagiscono
con gli altri in base a meccanismi in qualche modo oggettivi
di funzionamento della persona, ma avendo come punto di riferimento
delle rappresentazioni soggettive di tale meccanismo. Questo
tema, all'interno del diritto e delle sue applicazioni, si propone,
da un punto di vista psicologico, come una questione di percezione
interpersonale ovvero di teoria implicita della personalità,
ovvero di epistemologia tanto psicologica quanto giuridica (Perussia,
1987; Quadrio, Castiglioni e Haller, 1994).
In psicologia si parla di psicologia "ingenua"
riferendosi alla percezione di una realtà quale si presenta
fenomenicamente, in termini immediati, al soggetto, indipendentemente
dalle osservazioni scientifiche in materia. Per esemplificare:
è psicologia ingenua la percezione del comportamento che
caratterizza il cittadino comune (contrapposta alla valutazione
sistematica che ne da lo psicologo scientifico); è fisica
ingenua la lettura dei fenomeni fisici quale viene vissuta con
immediatezza nella vita quotidiana (contrapposta alla valutazione
sistematica che ne fornisce il fisico di mestiere); è
economia ingenua la percezione del sistema economico che ne ha
una massaia al mercato (contrapposta alla valutazione sistematica
che ne fornisce l'economista); e via dicendo.
Le teorie ingenue del comportamento comprendono
al proprio interno sia una componente constatativa, relativa
al come la gente agisce, sia una componente normativa, relativa
al come la gente deve agire. Quest'ultima si basa, in particolare,
su criteri relativi sia a ciò che è auspicabile
(ciò che è bene fare) sia a ciò che è
censurabile (ciò che non si deve fare).
Il diritto, a sua volta, è in parte
una descrizione o constatazione, ovvero la traduzione formale
di una regola morale diffusa, e in parte una prescrizione, ovvero
lo sforzo da parte di quella che in effetti è una sottocultura
(il parlamento, il sistema giudiziario, ecc) per fornire direttive
ad altre sottoculture, ovvero alla società, sul comportamento
da tenere.
Il diritto positivo ha diversi limiti. Ad
esempio: è esplicito, ma in un contesto dove i modelli
impliciti hanno un considerevole rilievo. E' rigido, in un contesto
dove le scelte e le valutazioni sono invece dinamiche. E' parziale,
poichè viene sviluppato solo da una parte degli attori
sociali. E' per certi aspetti aprioristico, poichè si
basa principalmente sul confronto fra la concreta e sfumata situazione
oggetto del procedimento e la norma codificata (fattispecie astratta).
E' limitato, poichè riduce comunque il comportamento a
una serie di categorie concettuali che, come ogni traduzione,
ne circoscrivono e in parte ne stravolgono il senso. E' potenzialmente
viziato da un inevitabile meccanismo di autoriferimento, per
cui il fatto di normare autoproduce delle strategie normative
che derivano dalla struttura del processo normante (ovvero, in
altre parole: il dibattito rischia continuamente di essere giocato
sulla forma del diritto e non sulla sostanza degli oggetti cui
si riferisce).
Nello stesso tempo, una qualche forma di
codificazione del diritto è necessaria al contratto sociale
e alla possibilità di convivenza tra gli uomini nelle
società complesse. I suoi limiti sono piuttosto i limiti
appunto del contratto sociale che, come ogni contratto, si trova
a dover ridurre l'infinita possibilità delle interazioni
a categorie circoscritte.
Dal punto di vista delle rappresentazioni
sociali, esistono inoltre almeno due livelli principali di valutazione.
Da una parte c'è la percezione del comportamento deviante
(criminale) nei confronti del comportamento lecito (normale),
dall'altra c'è la percezione del sistema sociale di mantenimento
delle regole (esecutivo e giudiziario).
In particolare, ad esempio, nel caso dei
giovani, la rappresentazione del crimine ha particolare rilievo
poichè, come è noto, gli adolescenti commettono
molti reati, così come è altrettanto noto che la
carriera delinquenziale inizia già nell'adolescenza, nel
senso che la gran parte dei criminali esprime comportamenti illeciti
sin da questa fase della vita.
L'immagine del comportamento criminale ha
a che fare, ad esempio, con la propensione ad attuare un crimine,
ovvero con la decisione di denunciarlo quando se ne è
testimoni. La disposizione al crimine è infatti verosimilmente
correlata negativamente con la gravità percepita del crimine
stesso, mentre la disposizione a denunciarlo è correlata
positivamente a tale gravità percepita. Il nuovo processo
penale (Gulotta, et Al, 1990) esalta altresì, tra l'altro,
l'importanza della percezione collettiva del reato in quanto
anche il giurato deve fare riferimento al dibattimento, che avviene
in un contesto giuridico, ma giudica necessariamente anche in
base al proprio Codice Ingenuo personale. La conoscenza della
rappresentazione soggettiva del livello di gravità fornisce
inoltre un punto di riferimento per interventi di prevenzione.
Vi sono dati che mostrano come la valutazione
dei comportamenti criminali, giudicata attraverso varie scale,
subisce oscillazioni anche notevoli nel tempo, oltre che da una
cultura all'altra e da un gruppo sociale all'altro, spesso con
variazioni significative legate all'età, al sesso, al
gruppo etnico di appartenenza, alla ideologia (Borg, 1985; Forgas,
1980; Lampe, 1982, 1984; Howe, 1988; De Leo e Patrizi, 1992).
Tali valutazioni sono state indagate con riferimento a vari indicatori,
quali l'incidenza dei singoli comportamenti criminali, il loro
livello di gravità, la responsabilità da attribuire
a chi li mette in atto piuttosto che al sistema sociale. Tutto
ciò ha particolare rilievo nel caso degli adolescenti
(De Leo, 1990; De Leo e Cuomo, 1983; De Cataldo Neuburger, 1984;
Berti e Kirchler, 1994).
La valutazione dei comportamenti criminali
sembra altresì svilupparsi sin da un'età relativamente
giovane e subire una evoluzione nel tempo, specie in relazione
con gli stadi evolutivi del ragionamento morale (Arbuthnot, 1983;
Sametz e Githen, 1984). Vi sono dati che mostrano come, anche
intervistando soggetti che hanno compiuto dei crimini, tali valutazioni
si correlino, ad esempio, con alcune caratteristiche di personalità
dei soggetti (Gudjonsson, 1984).
Si sono rilevate chiare differenze culturali
nella strutturazione dei giudizi morali, ad esempio: fra bambini
Israeliani, Statunitensi, Turchi, Cinesi di Taiwan e delle Bahamas
(Logan, Snarey e Schrader, 1990), fra bambini della Repubblica
Popolare Cinese, di Honk Kong e Inglesi (Ma, 1989), fra bambini
israeliani cresciuti in città oppure nei kibbutz (Eisenberg,
Hertz e Fuchs, 1990), fra adolescenti e adulti britannici ovvero
cinesi di Hong Kong (Sachs, 1992), fra adulti Indiani e Statunitensi
(Miller e Bersoff, 1992) e in molti altri casi di osservazione
cross-culturale, anche interetcnica. La valutazione dei comportamenti
criminali sembra altresì svilupparsi sin da un'età
relativamente giovane e subire una evoluzione nel tempo (Arbuthnot,
1983; Sametz e Githen, 1984).
Un primo rilevante problema che si pone
è allora quello della identificazione di strumenti indicatori
i quali evidenzino l'esistenza del costrutto Codice Ingenuo e
permettano di metterlo a confronto, in termini possibilmente
quantificabili, con altre forme di Codice rispetto alle quali
il nostro si definisce appunto come Ingenuo. Il Codice Ingenuo
può allora venire messo a confronto con il Codice Penale,
il Codice Naturale, il Diritto Consuetudinario, l'applicazione
effettiva del Codice nei tribunali e quant'altro.
Tali considerazioni, tra l'altro, rilanciano
il tema del confronto fra diritto codificato (romano) e diritto
consuetudinario (anglosassone). Si tratta di un tema culturale
epocale. Questo può essere espresso sotto forma di quesito:
se esiste uno scollamento fra percezione delle norme da parte
del pubblico e definizione delle norme da parte della legge,
potrebbe essere più corretto, quanto meno in termini di
efficacia (ovvero di teoria generale) del diritto, fare riferimento
anche al Codice Ingenuo (come avviene di fatto con le giurie
popolari arbitri assoluti del processo "all'americana")
oppure è preferibile mantenere come metro di paragone
il solo diritto codificato (come tende ad avvenire nel processo
di diritto romano)? In altre parole: la percezione soggettiva
del diritto in essere, il Codice Ingenuo, non ha in teoria alcune
interesse per il diritto codificato. Essa è invece rilevante
per il diritto consuetudinario.
Pur senza voler entrare nel merito di tale
intricatissima questione, è evidente che il nostro diritto
normativo si va modificando in senso consuetudinario. L'insistenza
con cui i giudici sottolineano la necessità di tenere
conto delle circostanze per ogni situazione ne è una prova
indiretta ma evidente. Non è però ben chiaro, in
termini di descrizione sistematica, quanto oggi pesi il riferimento
alle circostanze (che vengono lette sempre necessariamente in
termini soggettivi, e quindi potenzialmente ingenui) e quanto
invece pesi il riferimento al Codice.
E' possibile altresì ipotizzare l'esistenza
di più Codici Ingenui. Ad esempio: il Codice Ingenuo in
senso lato, e cioè quello della Opinione Pubblica; il
Codice Ingenuo giudiziario; il Codice Ingenuo delle singole Procure;
il Codice Ingenuo degli avvocati; il Codice Ingenuo delle forze
dell'ordine, e via dicendo.
Queste ultime riflessioni ripropongono,
in termini molto evidenti (e drammatici) anche il tema della
certezza del diritto. E' infatti opinione diffusa (ancorchè
da verificare sistematicamente) tra gli operatori del diritto
che le forme in cui il diritto viene applicato risentano di tradizioni
locali (genius loci). Si dice ad esempio che, a seconda
dei Fori di competenza ovvero a seconda dei singoli giudici,
lo stesso reato possa tendere a venire valutato in maniera ricorrentemente
diversa, e comunque in modo diverso dalla lettera del Codice.
In altre parole: lo stesso reato potrebbe dare luogo a sentenze
diverse in due Fori diversi. Ciò significa, tra l'altro,
che il cittadino si trova in una situazione di sostanziale impossibilità
a conoscere la situazione giudiziaria reale. Egli infatti deve
basarsi su delle fonti certe, mentre l'uso effettivo di tali
punti di riferimento normativi (impossibile da conoscere se non
per contatto con la cultura locale che lo esprime, ovvero attraverso
la ricerca) non è altrettanto certo.
Il soggetto umano, anche nella sua versione
professionalmente sofisticata (psicologo, giureconsulto, ecc)
agisce come può, generalmente senza una lucida consapevolezza
e problematizzazione del suo stesso agire. Ne consegue un continuo
vagare da un modello all'altro, dove le implicazioni vengono
incessantemente rimosse a favore di una scelta pratica che è
soprattutto prevalenza di una istanza o dell'altra. Così
il giudizio di valore, l'etica, nella loro realtà quotidiana,
ovvero il Codice Ingenuo, si muovono continuamente in un vagabondaggio
contradditorio tra affermazioni perfettamente incompatibili fra
loro eppure tutte vere, cioè fra antinomie, che determinano
in modo relativamente casuale e arbitrario un atto o una valutazione
in modo opposto il momento dopo di quanto era stato affermato
un momento prima.
Le ricerche sulla evoluzione del giudizio
morale, così come quelle che sottolineano piuttosto la
rilevanza di fattori diversi dallo sviluppo genetico (specie
quelli di apprendimento e sociali), implicano tutte, ancorchè
raramente in modo esplicito, il fatto che il giudizio morale
è relativo. In ogni caso, si tratti di una questione d'età
oppure di genere o di chissà che altro, sta di fatto che
i soggetti esprimono giudizi diversi, per individui o per categorie.
Il senso di fondo è che il diritto non è un dato,
bensì un'interpretazione.
Un'altra implicazione riguarda il fatto
che il giudizio morale è necessario. Si può discutere
sulla natura della morale, sulle sue regole, sul modo di applicarla,
ma tutti i ricercatori citati nelle pagine che precedono danno
per scontato che una normatività vi sia e che l'uomo vi
faccia spontaneamente riferimento nel proprio agire nel mondo.
La norma viene cioè trattata come una forma di categoria
a priori della nostra conoscenza, ovvero del nostro rapporto
col mondo.
Esiste un livello particolare del Codice
Ingenuo, collocabile essenzialmente nella sua dimensione sociale.
Tale livello riguarda il modo in cui, all'interno della società,
il Codice Ingenuo viene ipostatizzato in leggi, norme e decreti.
Questa forma di Codice Ingenuo prende, nel linguaggio comune
delle culture europee, il nome di Codice per eccellenza. Mi riferisco,
naturalmente, al Codice Penale, al Codice Civile, al Codice di
Procedura Penale, al Codice di Procedura Civile, alla Costituzione
e in genere alle leggi dello Stato. Dal punto di vista che caratterizza
il presente saggio, il Codice legale, nelle sue varie forme,
non è altro che un caso particolare di Codice Ingenuo.
La ricerca sul Codice Ingenuo è una
ricerca sulla fenomenologia. E' rivolta fondamentalmente alla
prassi e alla rilevazione di ciò che è. Essa tenta,
conformemente alla speranza psicologica, di identificare il rapporto
fra fenomeno e noumeno attraverso la testimonianza che ne dà
il soggetto.
Essa conferma la natura sostanzialmente
e forse necessariamente inconoscibile della morale come entità
assoluta, ma si occupa certamente di uno studio del comportamento
morale. Non pretende dunque affatto di essere una scienza morale,
bensì una scienza della moralità, della normatività.
Come la biologia non pretende di conoscere il senso finale della
vita, nè la fisica si propone come scienza della causalità
ontologica, così la psicologia del diritto non ha l'ambizione
di identificare la Norma, bensì soltanto di studiare le
forme in cui la normatività si manifesta. In un certo
senso: la ricerca sul Codice Ingenuo è una scienza dei
costumi.
In sintesi: l'ipotesi di ricerca caldeggiata
in queste note riguarda l'esistenza di più Codici Soggettivi
compresenti all'interno di una medesima cultura. Ciascuno di
questi Codici rappresenta appunto una forma di Codice Ingenuo
(o del Senso Comune), caratteristico, a seconda del livello di
analisi in cui ci si colloca, per ciascuna cultura, ciascuna
sottocultura, ciascun individuo. Ispirandoci a Heider (1958),
definiamo allora come Codice Ingenuo: le conoscenze non formulate
o quasi-formulate ovvero implicite sulle leggi e le norme giuridiche
(diritti, doveri e sanzioni) che regolano i rapporti tra gli
individui nella comunità, così come sono espresse
nella nostra esperienza e nel nostro linguaggio quotidiano.
E' alla definizione empirica di tale costrutto
(di tale Codice Ingenuo nelle sue varie forme) che viene dedicato
il nostro lavoro nel campo della psicologia del diritto.
Riferimenti bibliografici
Arbuthnot J. (1983). Attribution of responsibility
by simulated jurors: Stage of moral reasoning and guilt by association.
Psychological Reports, 52(1), 287-298.
Berti C., Kirchler E. (1994). Adolescenza
deviante: Cause, sanzioni e gravità nella rappresentazione
del senso comune. Scienze dell'Interazione, 1(2-3), 245-257.
Bond M.H., Pang M.K. (1991). Trusting to
the Tao: Chinese values and the re-centering of psychology. Bulletin
of the Hong Kong Psychological Society, 26-27, 5-27.
Borg I. (1985). Judged seriousness of crimes
and offenses: 1927, 1967 and 1984. Archiv fur Psychologie,
137(2), 115-122.
Brodsky S.L., O'Neal Smitherman H. (1983).
Handbook of scales for research in crime and delinquency.
New York: Plenum Press.
Caprara G.V. (1987). The disposition-situation
debate and research on aggression. European Journal of Personality,
1, 1-16.
Carpendale J.I., Krebs D.L. (1992). Situational
variations in moral judgment: In a stage or on a stage? Journal
of Youth and Adolescence, 21(2), 203-224.
De Cataldo Neuburger L. (1986). Il carattere,
i motivi, la condotta e l'ambiente come indizi di personalità,
di capacità a delinquere e di pericolosità. In:
Gulotta G., a cura, Trattato di psicologia giudiziaria nel
sistema penale, Milano: Giuffrè Editore, p.235-270.
De Cataldo Neuburger L., a cura (1984) Giudicando
un minore. Milano: Giuffrè.
De Leo G. (1990). La devianza minorile.
Roma: NIS.
De Leo G., Cuomo M.P. (1983). La delinquenza
minorile come rappresentazione sociale. Venezia: Marsilio.
De Leo G., Patrizi P. (1992). La spiegazione
del crimine. Bologna: Il Mulino.
Denton K., Krebs D. (1990). From the scene
to the crime: The effect of alcohol and social context on moral
judgment. JournalofPersonalityandSocialPsychology, 59(2), 242-248.
Di Blasio P., Pagnin A., Pedrabissi L.,
Venini L. (1983). Il giudizio morale nell'adolescenza: Categorie
cognitive e valori. Milano: Angeli.
Di Stefano G., Levorato M.C., Simion F.
(1973). Influenza delle strutture intellettuali e dell'ambiente
nella formazione del giudizio morale. In: Di Stefano G., a cura.
Lo sviluppo cognitivo. Firenze: Giunti.
Eisenberg N., Hertz-Lazarowitz R., Fuchs
I. (1990). Prosocial moral judgment in Israeli kibbutz and city
children: A longitudinal study. MerrillPalmerQuarterly,
Vol 36(2), 273-285.
Finger W.W., Borduin C.M., Baumstark K.E.
(1992). Correlates of moral judgment development in college students.
JournalofGeneticPsychology; 1992,
153(2), 221-223.
Flavell J.H., Botkin P., Fry C., Wright
J., Jarvis P. (1968). The development of role-taking and comunication
skills in children. New York: Wiley.
Fleishman L. (1974). The effect of age ,
socioeconomic status, and IQ on moral judgment. Dissertation
Abstracts International, 34, 4404-4405.
Forgas J.P. (1980). Images of crime: A multidimensional
analysis of individual differences in crime perception. International
Journal of Psychology, 15(4), 287-299.
Freeman L., Sue J. (1975). Individual differences
in moral judgment by children and adolescents. Dissertation
Abstracts International, 35(17-A), 4248-4249.
Gibbs J.C. et Al (1984) Sociomoral Reflection
Objective Measure
Gorra E. (1983). L'attribuzione di responsabilità.
Milano: Giuffrè.
Gregg V., Gibbs J.C., Basinger K.S. (1994).
Patterns of developmental delay in moral judgment by male and
female delinquents. MerrillPalmerQuarterly;
1994, 40(4), 538-553.
Gudjonsson G.H. (1984). Attribution of blame
for criminal acts and its relationship with personality. Personality
and Individual Differences, 5(1), 53-58.
Gulotta G. (1982). I processi di attribuzione
nella psicologia interpersonale e sociale. Milano: Angeli.
Gulotta G. et Al (1990). Strumenti concettuali
per agire nel nuovo processo penale. Milano: Giuffrè.
Gulotta G., a cura (1987). Trattato di
psicologia giudiziaria nel sistema penale. Milano: Giuffrè.
Hart D., Chmiel S. (1992). Influence of
defense mechanisms on moral judgment development: A longitudinal
study. DevelopmentalPsychology, 1992, 28(4), 722-730.
Heider F. (1958). The psychology of interpersonal
relations. Wiley: New York.
Hoffman M.L. (1979). Development of moral
thought, feeling, and behavior. American Psychologist,
34(10), 958-966.
Holstein C.B. (1976). Irreversible, stepwise
sequence in the development of moral judgment: A longitudinal
study of males and females. Child Development, 46-51.
Howe E.S. (1988). Dimensional structure
of judgments of crimes. Journal of Applied Social Psychology,
18(16,pt2), 1371-1393.
Jacob B., Karen F. (1975). Moralities: Females
and males. Dissertation Abstracts International, 35 (10-B),
5084.
Katz D.R. (1931). Attitude toward the law
scale. In: Thurstone L.L., editor. The measurement of social
attitudes. Chicaglo IL: University of Chicago Press.
Killen M., Hart D., eds (1995). Morality
in everyday life: Developmental perspectives. New York NY:
Cambridge University Press.
Kohlberg L. (1963). The development of children's
orientation toward a moral order: I. Sequence in the development
of moral thought. Vita Humana, 6, 11-13.
Kohlberg L. (1964). Development of moral
character and ideology. In: Hoffman M.L., Hoffman L.W., editors.
Review of child development research, Vol 1. New York:
Russell Sage, p.383-481.
Kohlberg L. (1968). The child as a moral
philosopher. Psychology Today, 25-30.
Kohlberg L. (1971). From is to ought: How
to commit the naturalistic fallacy and get away with it in the
study of moral development. In: Mischel T., editor. Cognitive
development and epistemology. New York: Academic Press.
Kohlberg L. (1973). The claim to moral adequacy
of a highest stage of moral judgment. Journal of Philosophy,
70, 630-646.
Kohlberg L. (1976). Moral stages and motivation:
The cognitive-developmental apporach. In: Lickona T., editor
(1976). Moral development and behavior: Theory, researchn
and social issues. New York: Holt.
Kuhn D., Langer J., Kohlberg L., Haan N.
(1974). The development of formal operations in logical and moral
judgment. Genetic Psychology Monographs.
Kurtiness W., Greif E.B. (1974). The development
of moral thought: Review and evaluation of Kohlberg's approach.
Psychological Bulletin, 81(8), 453-470.
Lampe P.E. (1982). Sex differences in the
perception of crime and criminals. International Journal of
Women Studies, 5(5), 413-422.
Lampe P.E. (1984). Ethnicity and crime:
Perceptual differences among Blacks, Mexican Americans and Anglos.
International Journal of Intercultural Relations, 8(4),
357-372.
Logan R., Snarey J., Schrader D. (1990).
Autonomous versus heteronomous moral judgment types: A longitudinal
cross-cultural study. Journal of Cross Cultural Psychology,
21(1), 71-89.
Ma H.K. (1989). Moral orientation and moral
judgment in adolescents in Hong Kong, mainland China, and England.
Journal of Cross Cultural Psychology, 20(2), 152-177.
Mason M.G., Gibbs J.C. (1993). Social perspective
taking and moral judgment among college students. Journal
of Adolescent Research, 8(1), 109-123.
McGeorge C. (1974). Situational variation
in level of moral judgment. British Journal of Educational
Psychology, 44, 116-122.
Miller J.G., Bersoff D.M. (1992). Culture
and moral judgment: How are conflicts between justice and interpersonal
responsibilities resolved? Journal of Personality and Social
Psychology, 62(4) 541-554.
Narvaez D. (1993). High achieving students
and moral judgment. Journal for the Education of the Gifted,
16(3), 268-279.
Perussia F. (1987). Psicologia del giudizio
interpersonale. In: Gulotta G., a cura. Trattato di psicologia
giudiziaria nel sistema penale. Milano: Giuffrè, p.997-1037.
Perussia F., (1988). Criteri giuridici e
criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia
e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura, La giustizia
penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo.
Padova: Cedam, p.73-92.
Perussia F., Benso G., Il codice ingenuo:
Rilievi preliminari. In: Atti del Convegno di Psicologia Giuridica,
Passo della Mendola, 1995.
Perussia F., Benso G., Lovisolo A., Aspetti
del sistema penale nella percezione di giovani minorenni e maggiorenni.
In: Atti del Convegno di Psicologia Giuridica, Passo della
Mendola, 1996.
Pettel S.M., Mendelsohn G.A. (1966). Measurement
of moral values: A review and critique. Psychological Bulletin,
66, 22-35.
Piaget J. (1932). Le jugement morale
chez l'enfant. Paris: PUF. [ei: Il giudizio morale nel
fanciullo. Firenze: Giunti, 1972]
Quadrio A., Castiglioni M., Haller S. (1994).
Psicologia e diritto: Tra epistemologia e prassi. Scienze
dell'Interazione, 1(2-3), 205-219.
Rest J. (1973). The hierarchical nature
of moral judgment: A study of pattern of comprehension and preference
of moral stages. Journal of Personality, 41, 86-109.
Rest J. (1974). Judging the important issues
in moral dilemmas: An objective measure of development. Developmental
Psychology, 10(4), 491-501.
Sachs J. (1992). Covariance structure analysis
of a test of moral orientation and moral judgment. Educational
and Psychological Measurement, 52(4) 825-833.
Salili F., Mahen M.L., Gillmore G. (1976).
Achievement and morality: A cross-cultural analysis of causal
attribution evaluation. Journal of Personality and Social
Psychology, 33(3), 327-337.
Salvini A., Storai S., Turchi G.P. (1994).
Stupratore e vittima: Gli schemi di tipizzazione della personalità
in un confronto interculturale. Scienze dell'Interazione,
1(2-3), 259-277.
Sametz L., Githen P. (1984). Children's
judgments of seriousness of crime. Child Study Journal,
14(3), 217-226.
Selman R. (1971). The relation of role-taking
to the development of moral judgments in children. Child Development,
42, 79-91.
Selman R. (1974). A structural-developmental
analysis of levels of role-taking in middle childhood. Child
Development, 45, 802-806.
Selman R. (1981). The child as a friendship
philosopher. In: Asher S., Gottman J., editors. The development
of children's friendhip. Cambridge A: Cambridge University
Press.
Shayer M., Wylman H. (1978). The distribution
of Piagetian stages of thinking in British middle and secondary
school children, II: 14 to 16 yearsold and sex differentials.
British Journal of Educational Psychology, 48, 62-70.
Simion F. (1977). Lo sviluppo della nozione
di responsabilità personale: Ruolo dei modelli di diversa
età. Psicologia Contemporanea, 22.
Speicher B. (1992). Adolescent moral judgment
and perceptions of family interaction. Journal of Family Psychology,
6(2) 128-138.
Speicher B. (1994). Family patterns of moral
judgment during adolescence and early adulthood. Developmental
Psychology, 30(5), 624-632.
Turiel E. (1969). Developmental processes
in the child moral thinking. In: Mussen P., Langer J., Covington
M., editors. Trends and issues in developmental psychology.
New York: Holt [ei: Processi di sviluppo nel pensiero morale
del bambino. In: Di Stefano G., Lo sviluppo cognitivo.
Firenze: Giunti, 1973]
White L., Bushnell N., Regneimer J. (1979).
Moral development in Bahamian schoolchildren: A 3 years examination
of Kohlberg's moral development. Developmental Psychology,
4, 58-65.
Yussen P., Steven L. (1977). Characteristics
of moral dilemmas written by adolescents. Developmental Psychology,
13(2), 162-163.
Riassunto
- Premesse per una teoria del Codice Ingenuo - Viene presentato
un modello concettuale di riferimento per il costrutto "Codice
Ingenuo". Dopo una rassegna storica su alcuni momenti rilevanti
della ricerca sul rapporto tra descrizione (psicologia) e prescrizione
(diritto) del comportamento, si sottolinea, tra l'altro, come
il diritto in quanto tale possa rappresentare un punto di riferimento
utile per la ricerca psicologica, poichè contiene in sè
una completa teoria ingenua della personalità. L'approccio
dela psicologia (le regole del comportamento come soggettività)
e quello del diritto (le regole del comportamento come norma)
non sembrano presentare differenze davvero rilevanti. Potrebbe
allora risultare interessante sviluppare una teoria giuridica
(in campo psicologico) allo stesso modo in cui si parla di una
teoria psicoanalitica, di una una teoria comportamentista, cognitivista,
o quant'altro. La psicologia del diritto, connessa ma non coincidente
con la psicologia giuridica, può allora avvantaggiarsi
di una analisi comparativa dei modi secondo cui si struttura
(secondo criteri variabili per gruppi di attori) il Codice Ingenuo,
empiricamente rilevabile in quanto inteso come l'insieme delle
conoscenze non formulate o quasi-formulate ovvero implicite sulle
leggi e le norme giuridiche (diritti, doveri e sanzioni) che
regolano i rapporti tra gli individui nella comunità,
così come sono espresse nella nostra esperienza e nel
nostro linguaggio quotidiano.
Benvenuti nel sito ufficiale
di Felice Perussia, Professore Ordinario di Psicologia Generale
e di Psicotecnica nella Facoltà di Psicologia dell'Università
di Torino (di cui è stato Preside alla fondazione), Presidente
della Società Italiana
di Psicotecnica SIPSICO, Direttore Scientifico del Giornale
di Psicologia, del Programma
ITAPI e del Laboratorio
di Psicotecnica (a
Milano). Il sito propone anche materiali realizzati assieme ad
alcuni brillanti colleghi del gruppo di lavoro.
ITAPI® Programme
is an international scientific network for research and (freeware)
research tools in personality and social psychology.
Iscriviti alla
MAILING LIST.
E riceverai tutte le novità di
PSICOTECNICA
(Notiziario)
ISCRIVITI
E, naturalmente, se vi viene in
mente qualche cosa da segnalare o da suggerire: contattateci.
Iscriviti alla
MAILING LIST.
E riceverai tutte le novità di
PSICOTECNICA
(Notiziario)
ISCRIVITI
© Copyright 1997
e successivi by Felice Perussia.
Polipsichico ®,
Sipsico ®, Therapeia ®, Phersu ®, Laboratorio ®,
Laboratorio Italia ®, Teatro Attuale ®, Formazione Personale
®, così come il logo dello PsiTau ® e del Caduceo
Psicotecnico ®, sono tra i
marchi depositati di
proprietà di PSICOTECNICA ® srl (Viale Cirene 3 -
20135 Milano, Italy) o di Felice Perussia.
Il Laboratorio di PSICOTECNICA
esiste attivamente da ben oltre dieci anni.
Il 30 luglio 2004 abbiamo
introdotto anche un contatore generale, che registra gli accessi
a tutte le pagine dei siti collegati al gruppo PSICOTECNICA.
Siamo orgogliosi del
fatto che, da quel momento, le pagine viste su PSICOTECNICA abbiano largamente superato
il milione.
Le pagine aperte, anche
solo da allora, nell'ambito del Laboratorio di PSICOTECNICA sono state infatti (certificazione
ShinyStat):