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by Felice Perussia e Laboratorio di PSICOTECNICA ®
Perussia F., Benso
G., "Il codice ingenuo: Rilievi preliminari". In: Atti
del Convegno di Psicologia Giuridica, Passo della Mendola, 1995.
Milano: Vita e Pensiero, 1996, 67-86.
Felice Perussia, Giovanni BENSO
IL CODICE INGENUO: RILIEVI PRELIMINARI
Viene presentata in questa sede una prima ipotesi
di lavoro per l'analisi di un costrutto definibile come Codice
Ingenuo. Ad esemplificazione della strategia di indagine sul
tema, viene riportato un primo esercizio di ricerca, sotto forma
di rilievi empirici preliminari, che offre alcuni indizi a favore
dell'esistenza di tale costrutto e aiuta ad identificare alcune
possibili direttrici per il futuro lavoro di indagine.
In prima approssimazione: l'ipotesi generale di
partenza, da cui prende spunto il lavoro, è la convinzione
secondo cui esistono vari livelli principali di identificazione
delle norme che definiscono il comportamento lecito e/o illecito
all'interno di una società. Tra questi è possibile,
in prima approssimazione, identificarne almeno tre: quello della
opinione pubblica; quello della legge; quello della giurisprudenza.
Un'altra ipotesi complementare a questa, su cui
basiamo il nostro lavoro di ricerca in questo settore, è
che tali strategie normative sono tendenzialmente differenti
tra di loro, con vari possibili gradienti di divaricazione, legati
a fattori diversi che coinvolgono sia variabili di natura individuale
sia variabili di natura collettiva. Ciò può avvenire
a molteplici livelli. Ad esempio: secondo gli specifici modelli
di elaborazione cognitiva individuale; secondo la psicodinamica
intrapsichica del singolo individuo; secondo dinamiche di natura
psicosociale e in senso lato culturale.
Sullo sfondo, è presente la convinzione
secondo cui tutte queste modalità di definizione delle
norme comportamentali possono essere indagate nei termini della
psicologia dell'attribuzione (cfr: Heider, 1958; Gulotta, 1982;
Gorra, 1983). Ogni strategia di determinazione normativa è
infatti fondamentalmente una modalità attraverso cui definire
le cause dei comportamenti (chi ha fatto che cosa è perchè)
ovvero le relative conseguenze (strategie preventive, deterrenti
e punitive).
In sintesi: l'ipotesi di ricerca riguarda l'esistenza
di più Codici Soggettivi compresenti all'interno di una
medesima cultura. Ciascuno di questi Codici rappresenta appunto
una forma di Codice Ingenuo (o del Senso Comune), caratteristico,
a seconda del livello di analisi in cui ci si colloca, per ciascuna
cultura, ciascuna sottocultura, ciascun individuo. Ispirandoci
a Heider (1958), definiamo allora come Codice Ingenuo: le
conoscenze non formulate o quasi-formulate ovvero implicite sulle
leggi e le norme giuridiche (diritti, doveri e sanzioni) che
regolano i rapporti tra gli individui nella comunità,
così come sono espresse nella nostra esperienza e nel
nostro linguaggio quotidiano.
Il costrutto Codice Ingenuo
A completamento, ancorchè provvisorio, di
quanto appena accennato, sviluppiamo dunque alcune considerazioni
che possono aiutare a chiarire meglio il costrutto in esame.
Rimandiamo ad altra occasione una analisi più approfondita
di questo tema, cui abbiamo già fatto riferimento in precedenti
lavori da cui il presente intervento trae in parte origine (Perussia,
1987, 1988), limitandoci in questa sede a pochi aspetti indispensabili
all'inquadramento evocativo della nostra strategia.
Quale sia il significato e la funzione della normativa
giuridica è questione complessa e controversa almeno da
quando una forma di diritto esiste. Altrettanto complessa è
la questione del modo in cui gli individui sviluppano la propria
percezione della liceità o meno di un comportamento, ovvero
delle cause cui attribuire tale comportamento.
Qualsiasi gruppo umano si struttura inevitabilmente
attorno a delle regole. Talvolta queste rimangono implicite,
mentre talaltra queste vengono codificate. In psicologia si parla
a questo proposito di contratto. Nelle relazioni interpersonali
tale contratto è spesso implicito. Nelle relazioni sociali
questo viene piuttosto esplicitato sotto forma di veri e propri
documenti scritti e di norme del diritto positivo. Anche all'interno
della tradizione giuridica si parla del resto di contratto sociale.
In psicologia, con altre sfumature, si è parlato inoltre
di artefatto normativo sociale (Calegari e Massimini, 1978).
In molti casi i contratti espliciti e quelli impliciti
coesistono uno accanto all'altro interagendo fra loro. Si pensi
alle relazioni familiari, dove esiste una dinamica profonda di
interazione (ampiamente studiata dalla psicologia delle relazioni
familiari) ma anche un diritto di famiglia codificato (che esplicita,
ad esempio, le norme relative alla eredità o al tipo di
rapporti da intrattenersi fra i coniugi). Lo stesso vale per
le interazioni amichevoli, che avvengono sulla base di presupposti
impliciti (indagati dalla psicologia delle close relationships)
ma che possono anche venire considerate in termini di diritto
(ad esempio: il diritto civile relativamente agli scambi, che
può venire chiamato in causa, poniamo, quando un amico
chiede indietro un regalo a qualcuno che nel frattempo gli è
diventato antipatico).
Gli esempi in questo senso si potrebbero moltiplicare
ampiamente. E' importante comunque sottolineare che i livelli
sono diversi e interagenti. Basti pensare al drammatico ed attualissimo
tema della violenza all'interno della famiglia, dove sono presenti
sia modelli di riferimento impliciti (ideologie educative, concezioni
della relazione uomo-donna, immagini del concetto di violenza
psicologica, effetti delle interazioni con i genitori, eccetera)
sia modelli di riferimento codificati (da cui, ad esempio, la
complessa discussione sulla definizione giuridica di un comportamento
così complessamente interpersonale come la violenza carnale)
(cfr: Caprara, 1987; Salvini, Storai e Turchi, 1994).
I livelli sono diversi anche nel senso che l'individuo
agisce in base ad un proprio Codice di riferimento che può
non coincidere, e spesso in effetti non coincide, con il Codice
formale della società. Chi dà una sberla a suo
figlio non agisce tanto a livello (codificato) di patria potestà,
di abuso dei mezzi di correzione o di violenza privata quanto
piuttosto a livello (implicito) di convinzioni personali sul
ruolo materno o paterno. Chi affitta un immobile al di fuori
delle leggi (formali) sulle locazioni agisce soprattutto ad un
livello di concezione informale degli scambi tra privati individui.
Anche qui gli esempi si potrebbero moltiplicare a dismisura.
In linea di massima, comunque, è un portato
della ricerca psicologica la convinzione secondo cui i soggetti
agiscono nel proprio ambiente fisico solo attraverso la mediazione
del proprio ambiente psicologico, cui in effetti fanno riferimento.
Analogamente, agiscono in proprio ed interagiscono con gli altri
in base a meccanismi "oggettivi" di funzionamento della
persona, ma avendo come punto di riferimento delle rappresentazioni
soggettive di tale meccanismo. Questo tema, all'interno del diritto
e delle sue applicazioni, si propone, da un punto di vista psicologico,
come una questione di percezione interpersonale ovvero di teoria
implicita della personalità, ovvero di espistemologia
tanto psicologica quanto del diritto (Perussia, 1987; Quadrio,
Castiglioni e Haller, 1994).
In psicologia, come già abbiamo accennato
più sopra a proposito della definizione di Codice Ingenuo,
si parla di psicologia "ingenua" riferendosi alla percezione
di una realtà quale si presenta fenomenicamente, in termini
immediati, al soggetto, indipendentemente dalla osservazione
scientifica al riguardo. Per esemplificare: è psicologia
ingenua la percezione del comportamento che caratterizza il cittadino
comune (contrapposta alla valutazione sistematica che ne da lo
psicologo scientifico); è fisica ingenua la lettura dei
fenomeni fisici quale viene vissuta con immediatezza nella vita
quotidiana (contrapposta alla valutazione sistematica che ne
da il fisico di mestiere); è economia ingenua la percezione
del sistema economico che ne ha una massaia al mercato (contrapposta
alla valutazione sistematica che ne fornisce l'economista); e
via dicendo. Il primo normatore è probabilmente la famiglia,
altri sono i gruppi di appartenenza, sullo sfondo c'è
il sistema normativo sociale.
Le teorie ingenue del comportamento comprendono
al proprio interno sia una componente costatativa, relativa al
come la gente agisce, sia una componente normativa, relativa
al come la gente deve agire. Quest'ultima si basa, in particolare,
su criteri relativi sia a ciò che è auspicabile
(ciò che è bene fare) sia a ciò che è
censurabile (ciò che non si deve fare).
Il diritto, a sua volta, è in parte una
descrizione o costatazione, ovvero la traduzione formale di una
regola morale diffusa, e in parte una prescrizione, ovvero lo
sforzo da parte di quella che in effetti è una sottocultura
(il parlamento, il sistema giudiziario) per fornire direttive
ad altre sottoculture, ovvero alla società, sul comportamento
da tenere.
Il diritto positivo ha diversi limiti. Ad esempio:
è esplicito, ma in un contesto dove i modelli impliciti
hanno un considerevole rilievo. E' rigido, in un contesto dove
le scelte e le valutazioni sono invece dinamiche. E' parziale,
poichè viene sviluppato solo da una parte degli attori
sociali. E' per certi aspetti aprioristico, poichè si
basa principalmente sul confronto fra la concreta e sfumata situazione
oggetto del procedimento e la norma codificata (fattispecie astratta).
E' limitato, poichè riduce comunque il comportamento ad
una serie di categorie concettuali che, come ogni traduzione,
ne circoscrivono e in parte ne stravolgono il senso. E' potenzialmente
viziato da un inevitabile meccanismo di autoriferimento, per
cui il fatto di normare autoproduce delle strategie normative
che derivano dalla struttura del processo normante (ovvero, in
altre parole: il dibattito rischia continuamente di essere giocato
sulla forma del diritto e non sulla sostanza degli oggetti cui
si riferisce).
Nello stesso tempo, il diritto positivo è
necessario al contratto sociale ed alla possibilità di
convivenza tra gli uomini nelle società complesse. I suoi
limiti sono piuttosto i limiti appunto del contratto sociale
che, come ogni contratto, si trova a dover ridurre l'infinita
possibilità delle interazioni a categorie circoscritte.
Dal punto di vista delle rappresentazioni sociali,
esistono inoltre almeno due livelli principali di valutazione.
Da una parte c'è la percezione del comportamento deviante
(criminale) nei confronti del comportamento lecito (normale),
dall'altra c'è la percezione del sistema sociale di mantenimento
delle regole (esecutivo e giudiziario).
Nella nostra cultura contemporanea la questione
viene resa ulteriormente complessa dal fatto che sono sempre
più compresenti, all'interno del nostro mondo, modelli
di rappresentazione del comportamento culturalmente diversi.
La società multietnica verso cui ci stiamo muovendo rapidamente,
ad esempio, pone gravi problemi di integrazione tra visioni normative
del comportamento assai diverse tra loro. Il fatto che attualmente
le carceri italiane siano affollate di soggetti che provengono
da altre culture può essere meglio compreso anche alla
luce di queste considerazioni.
Qualsiasi valutazione del comportamento coinvolge
problemi di percezione interpersonale e, più in generale,
di psicologia dell'attribuzione. Nel caso dei giovani, la rappresentazione
del crimine ha particolare rilievo poichè, come è
noto, gli adolescenti commettono molti reati, così come
è altrettanto noto che la carriera delinquenziale inizia
già nell'adolescenza, nel senso che la gran parte dei
criminali esprime comportamenti illeciti sin dall'adolescenza
L'immagine del comportamento criminale ha a che
fare, ad esempio, con la propensione ad attuare un crimine, ovvero
con la decisione di denunciarlo quando se ne è testimoni.
La disposizione al crimine è infatti verosimilmente correlata
negativamente con la gravità percepita del crimine stesso,
mentre la disposizione a denunciarlo è correlata positivamente
a tale gravità percepita. Il nuovo processo penale (Gulotta,
et Al, 1990) esalta altresì, tra l'altro, l'importanza
della percezione collettiva del reato in quanto anche il giurato
deve fare riferimento al dibattimento, che avviene in un contesto
giuridico, ma giudica necessariamente anche in base al proprio
Codice Ingenuo personale. La conoscenza della rappresentazione
soggettiva del livello di gravità fornisce inoltre un
punto di riferimento per interventi di prevenzione.
Vi sono dati che mostrano come la valutazione dei
comportamenti criminali, giudicata attraverso varie scale, subisce
oscillazioni anche notevoli nel tempo, oltre che da una cultura
all'altra e da un gruppo sociale all'altro, spesso con variazioni
significative legate all'età, al sesso, al gruppo etnico
di appartenenza, alla ideologia (Borg, 1985; Forgas, 1980; Lampe,
1982, 1984; Howe, 1988; De Leo e Patrizi, 1992). Tali valutazioni
sono state indagate con riferimento a vari indicatori, quali
l'incidenza dei singoli comportamenti criminali, il loro livello
di gravità, la responsabilità da attribuire a chi
li mette in atto piuttosto che al sistema sociale. Tutto ciò
ha particolare rilievo nel caso degli adolescenti (De Leo, 1990;
De Leo e Cuomo, 1983; De Cataldo Neuburger, 1984; Berti e Kirchler,
1994).
La valutazione dei comportamenti criminali sembra
altresì svilupparsi sin da un'età relativamente
giovane e subire una evoluzione nel tempo, specie in relazione
con gli stadi evolutivi del ragionamento morale (Arbuthnot, 1983;
Sametz e Githen, 1984). Vi sono dati che mostrano come, anche
intervistando soggetti che hanno compiuto dei crimini, tali valutazioni
si correlino, ad esempio, con alcune caratteristiche di personalità
dei soggetti (Gudjonsson, 1984).
Un primo rilevante problema che si pone è
allora quello della identificazione di strumenti indicatori i
quali evidenzino l'esistenza del costrutto Codice Ingenuo e permettano
di metterlo a confronto, in termini possibilmente quantificabili,
con altre forme di Codice rispetto alle quali il nostro si definisce
appunto come Ingenuo. Il Codice Ingeuo può allora venire
messo a confronto con il Codice Penale, il Codice Naturale, il
Diritto Consuetudinario, l'applicazione effettiva del Codice
nei tribunali e quant'altro.
Metodologia della ricerca
Come si è detto, la ricerca qui presentata
ha come obiettivo di fornire un semplice esempio. Per ora si
tratta solo di indizi, da verificare meglio in seguito, ma che
ci è sembrato utile offrire comunque alla discussione.
La natura complessa dell'argomento richiede infatti un certo
lavoro di messa a punto preliminare prima di arrivare ad esprimere
un vero e proprio modello al riguardo.
E' stato dunque prodotto un questionario contenente
74 item. Ciascun item è stato ricavato da comportamenti
rilevati dalla giurisprudenza come passibili di sanzioni in riferimento
a fattispecie giuridiche, ovvero (in qualche caso) da altre fonti
normative (non penali), con minime variazioni per renderlo più
vicino al linguaggio corrente.
Il questionario è stato somministrato ad
un gruppo di 140 soggetti maschi, di età compresa fra
i 14 e i 22 anni, frequentanti un Istituto Tecnico Industriale
di Albenga (provincia di Savona) ed un Istituto Professionale
di Settimo Torinese (provincia Torino). Il questionario è
stato somministrato per autocompilazione. La rilevazione è
avvenuta nei mesi di aprile e maggio del 1995.
Per ciascun item è stata poi determinata
la pena media che i vari articoli del Codice Penale, cui l'item
fa riferimento, prospettano di erogare al soggetto ritenuto colpevole.
Questa è calcolata sommando la pena minima e la pena massima
previste dal Codice (in mesi) e dividendo tale somma per due.
Un siffatto criterio di determinazione del livello
di pena erogabile appare un po' rudimentale, e andrà perfezionato
in ricerche successive. L'obiettivo che si propone è comunque
quello di trovare un criterio quantitativo e oggettivo per avvicinare
quella teoria implicita del comportamento (ovvero della personalità)
che è nostra convinzione sia presente all'interno del
diritto codificato (Perussia, 1988).
Risultati
Dai dati raccolti attravero i questionari è
stata ricavata la Tabella riportata qui di seguito. Essa contiene:
un numero d'ordine (Colonna 1); il testo letterale dell'item
proposto (Colonna 2); la media delle valutazioni di gravità
fornite per ciascun item (Colonna 3); il numero medio di mesi
che il Codice indica come pena da cominare a chi venisse giudicato
colpevole del particolare reato (Colonna 4).
L'insieme delle valutazioni di gravità espresse
dal campione è stato poi trasformato in punti Standard
(Colonna 5). Lo stesso è stato fatto per l'insieme delle
pene teoricamente comminate dal Codice (Colonna 6). La differenza,
in termini di punteggi Standard, tra valutazione di gravità
attribuita dal campione e livello di pena attribuita dal Codice,
viene riportata infine nella Colonna 7.
Item
valut
Camp
mesi
Cod
S
scoreCamp
S score
Cod
S score Camp - Cod
1
Dopo
avere investito una persona, fuggire immediatamente, mentre altri,
senza che l'investitore lo sappia, prestano assistenza alla vittima
5.46
6.00
1.42
-.72
2.14
2
Non
abbassare le sbarre di un passaggio a livello, da parte di un
casellante, causando la morte di un automobilista il quale, attraversando
il passaggio aperto, viene travolto da un treno che sta sopraggiungendo
in quel momento
5.44
33.00
1.39
-.07
1.47
3
Introdursi
in casa altrui ed essere sorpreso dal padrone di casa mentre
si sta rubando, lottare con questo per riuscire a scappare con
la roba rubata
5.41
78.00
1.36
1.00
.36
4
Introdursi
in casa altrui per rubare
5.40
18.00
1.35
-.43
1.78
5
Costringere,
con la violenza, un fruttivendolo concorrente a non presentarsi
sul mercato per vendere anche lui prodotti ortofrutticoli
5.32
48.00
1.25
.29
.97
6
Picchiare
la propria moglie, da parte del marito
5.29
36.00
1.22
0.00
1.22
7
Uccidere
chi ha fatto testamento a proprio favore per entrare anticipatamente
in possesso dell'eredità
5.29
252.00
1.22
5.16
-3.94
8
Abbandonare
un minore di 14 anni che ci è stato affidato in custodia
5.26
33.00
1.18
-.07
1.26
9
Minacciare
con una pistola l'impiegato di una banca e farsi dare i soldi
della cassa
5.19
147.00
1.10
2.65
-1.55
10
Forzare
la porta dell'abitazione di uno sconosciuto, per poterci entrare
5.16
36.00
1.07
0.00
1.07
11
Urtare
una persona per impossessarsi della sua borsa
5.13
78.00
1.03
1.00
.03
12
Il
marito che costringe la propria moglie ad avere con lui un rapporto
sessuale, contro la di lei volontà
5.12
78.00
1.02
1.00
.02
13
Abusare
dello stato di infermità, fisica o mentale, di una persona
per fargli fare testamento a proprio favore
5.06
90.00
.95
1.29
-.34
14
Pagare,
da parte di un Sindaco, con soldi del comune, una campagna elettorale
a proprio favore
4.98
12.00
.85
-.57
1.43
15
Spacciare
cocaina per denaro
4.97
42.00
.84
.14
.70
16
Aizzare
il proprio figlio contro l'altro genitore da cui si vive separati
4.95
6.00
.82
-.72
1.54
17
Ferire
involontariamente una persona e fuggire senza assisterla
4.95
48.00
.82
.29
.53
18
Consegnare
dieci milioni ad un pubblico ufficiale per potersi aggiudicare
un appalto pubblico
4.94
54.00
.81
.43
.38
19
Sperperare
il patrimonio del figlio minore, di cui si ha l'amministrazione
4.91
6.00
.77
-.72
1.49
20
Non
prestare, in qualità di genitore, la propria opera per
l'educazione dei figli
4.91
6.00
.77
-.72
1.49
21
Arrestare
una persona, da parte di un poliziotto che sa che quella persona
non merita di essere arrestata
4.81
18.00
.66
-.43
1.09
22
Rinchiudere
una persona in una grande stanza, in modo che possa muoversi,
ma non possa uscire
4.77
51.00
.61
.36
.25
23
Picchiare
il proprio marito, da parte della moglie
4.77
36.00
.61
0.00
.61
24
Impossessarsi
della borsa di una persona, sfilandogliela senza toccare la persona
stessa
4.75
18.00
.58
-.43
1.02
25
Rubare
la merce che si sta trasportando, per conto di altri, sul proprio
cammion
4.74
18.00
.57
-.43
1.00
26
Impossessarsi,
senza danneggiarla, di un'automobile non custodita e con le chiavi
nel cruscotto
4.71
42.00
.54
.14
.40
27
Far
mancare, da parte del capofamiglia, i mezzi di sussistenza alla
famiglia
4.68
6.00
.50
-.72
1.22
28
Rubare
la merce dal cammion di un altro
4.68
18.00
.50
-.43
.93
29
Ottenere
denaro da un soggetto per non denunciare un furto che questi
ha effettivamente commesso, da parte di uno che lo ha visto rubare
4.66
42.00
.48
.14
.34
30
Regalare
eroina a un tossicodipendente
4.65
42.00
.47
.14
.33
31
Ottenere
denaro da un commerciante, da parte di un agente della finanza,
per non denunciare alcune sue irregolarità contabili
4.65
96.00
.47
1.43
-.97
32
Sferrare
un pugno ad una persona, la quale cade, batte la testa e muore
4.64
168.00
.46
3.15
-2.70
33
Spacciare
hashish per denaro
4.60
27.00
.41
-.22
.63
34
Revocare
immotivatamente una concessione edilizia, da parte del Sindaco,
ad un rivale politico con il solo fine di danneggiarlo
4.59
12.00
.40
-.57
.97
35
Emettere
un assegno a vuoto, senza essere in grado di pagarlo
4.57
4.00
.37
-.77
1.14
36
Rapire
una donna maggiorenne a scopo di matrimonio
4.56
24.00
.36
-.29
.65
37
Bere
molti alcoolici in discoteca, e poi tornare a casa guidando la
macchina
4.54
.50
.34
-.85
1.19
38
Il
marito che si introduce nella casa della moglie, dalla quale
vive separato, senza il di lei consenso
4.45
18.00
.23
-.43
.66
39
Costringere
un altro automobilista a fermarsi, stringendolo volutamente con
la propria macchina sul lato della strada
4.42
30.00
.20
-.14
.34
40
Affidare,
da parte di un Sindaco, l'esecuzione di lavori finanziati dal
comune, ad una società privata di cui il sindaco stesso
è socio, senza una preventiva asta pubblica
4.42
12.00
.20
-.57
.77
41
Offrire
10.000 lire a due agenti della polizia stradale, che non accettano,
affinchè si astengano dal contestare una grave trasgressione
al codice della strada
4.39
15.00
.16
-.50
.67
42
Sottrarre
un minore che abbia compiuto i 14 anni, con il di lui consenso,
alla mamma separata, che ne esercita la potestà
4.27
12.00
.02
-.57
.60
43
La
moglie che si introduce nella casa del marito, dal quale vive
separata, senza il di lui consenso
4.16
18.00
-.11
-.43
.32
44
Fare
un picchetto all'esterno di una fabbrica, impedendo l'ingresso
ai lavoratori che non vogliono scioperare
4.14
30.00
-.13
-.14
.01
45
Fare
ubriacare un individuo senza il suo consenso
4.21
6.00
-.05
-.72
.67
46
Usare
abusivamente il telefono altrui per comunicazioni personali,
facendo credere all'intestatario dell'apparecchio che si sta
telefonando per suo conto
4.11
21.00
-.17
-.36
.19
47
Prendere
qualcosa in un grande magazzino ed uscire senza pagarla
4.09
18.00
-.19
-.43
.24
48
Sposarsi
una seconda volta essendo ancora valido un matrimonio precedente
4.06
36.00
-.22
0.00
-.22
49
Dichiarare,
all'impiegato dell'anagrafe, una falsa data di nascita del proprio
figlio neonato
4.05
12.00
-.24
-.57
.34
50
Assumere
senza concorso nel proprio ufficio, da parte di un pubblico ufficiale,
il proprio nipote
4.04
12.00
-.25
-.57
.33
51
Non
pagare gli alimenti al coniuge, dopo la separazione coniugale
4.01
6.00
-.28
-.72
.44
52
La
moglie che costringe il proprio marito ad avere con lei un rapporto
sessuale, contro la di lui volontà
3.91
78.00
-.40
1.00
-1.40
53
Caricare
con violenza su una macchina la propria moglie, che si rifiuta
categoricamente di tornare a casa
3.89
48.00
-.42
.29
-.71
54
Urtare
una persona, danneggiandola
3.86
19.50
-.46
-.40
-.06
55
Caricare
con violenza su una macchina il proprio marito, che si rifiuta
categoricamente di tornare a casa
3.81
51.00
-.52
.36
-.87
56
Cercare
di abbracciare una donna, da parte di un uomo, contro la volontà
della donna stessa
3.61
51.50
-.75
.37
-1.12
57
Distendersi
nudo (un uomo) a prendere il sole su una pubblica spiaggia
3.56
.50
-.81
-.85
.04
58
Trovare
un portafoglio smarrito e non riconsegnarlo al legittimo proprietario
o agli agenti di polizia
3.50
6.00
-.88
-.72
-.16
59
Acquistare
degli oggetti preziosi, sapendo che derivano da un precedente
furto
3.50
36.00
-.88
0.00
-.88
60
Non
convivere abitualmente con l'altro coniuge senza giustificato
motivo
3.48
6.00
-.90
-.72
-.19
61
Indrodursi
nell'androne di un condominio, contro la volontà espressa
di un condomino
3.35
18.00
-1.06
-.43
-.63
62
Uccidere
una persona malata di un grave male incurabile, su pressante
richiesta della persona malata stessa
3.34
126.00
-1.07
2.15
-3.22
63
Costruire
abusivamente una veranda sul proprio terrazzo
3.28
12.00
-1.14
-.57
-.56
64
Impossessarsi
di un modesto quantitativo di legna altrui per riscaldarsi
3.21
6.00
-1.22
-.72
-.50
65
Fare
perquisire gli alunni, da parte del preside, per cercare l'autore
di un furto commesso nella scuola
3.06
6.00
-1.40
-.72
-.68
66
Cercare
di abbracciare un uomo, da parte di una donna, contro la volontà
dell'uomo stesso
3.05
51.50
-1.41
.37
-1.78
67
Portare
a casa le penne messe a diposizione del pubblico in un ufficio
3.04
18.00
-1.42
-.43
-.99
68
Sferrare
un pugno ad una persona che ti ha appena offeso verbalmente,
procurandogli un ematoma all'occhio sinistro guaribile in venti
giorni
3.01
18.50
-1.46
-.42
-1.04
69
Schiaffeggiare
una persona
2.95
3.00
-1.53
-.79
-.74
70
Avere
un rapporto sessuale con una ragazza minore degli anni 14, essendo
lei consenziente
2.81
78.00
-1.69
1.00
-2.69
71
Fracassare
un vetro di un edificio pubblico, e poi rimborsare le spese per
ripararlo
2.43
21.00
-2.14
-.36
-1.78
72
Distendersi
nuda (una donna) a prendere il sole su una pubblica spiaggia
2.40
1.00
-2.17
-.84
-1.33
73
Acquistare,
a prezzo scontato, maglie con il marchio contraffatto
2.31
36.00
-2.28
0.00
-2.27
74
Scambiarsi
intensamente dei baci in una macchina parcheggiata nella pubblica
via
1.90
.50
-2.76
-.85
-1.91
Un primo dato significativo rilevabile è
la differenza, assai frequente, tra la gravità percepita
e la pena attribuibile. In alcuni casi questa è notevole.
Un altro dato, molto rappresentativo, può
essere espresso con un semplice numero, che rappresenta un indicatore
base alla cui luce considerare il nostro costrutto. Questo è
rappresentato dall'indice generale di correlazione tra le valutazioni
di gravità fornite dal campione e le pene attribuite dal
Codice (entrambi trasformati in punteggio standard). Accessorio
a questo è il Test del Chi-quadro.
Correlazione globale tra Campione e Codice: .253
(p=0.064)
Chi-quadro: 4.92 (p=0.854)
Come ben si vede, sulla base degli indici presentati,
esiste solo una modesta correlazione tra il Codice Ingenuo espresso
dal campione di giovani ed il Codice, ma questa è debolissima,
ovvero non statisticamente significativa.
Conclusione, il Codice Ingenuo e il modo di studiarlo
Nella prospettiva di un seminario di confronto,
quale è lo spirito che caratterizza tradizionalmente gli
incontri organizzati dal Centro di Psicologia Giuridica dell'università
Cattolica al Centro Studi della Mendola, il senso di questa memoria
è, come abbiamo detto, quello di una proposta di discussione,
più che di un lavoro compiuto.
Poichè questo intervento si limita a proporre
una ipotesi di ricerca esemplificata in forma empirica, risulterà
dunque utile presentare alcuni possibili sviluppi che permettano
il perfezionamento del lavoro in una prospettiva di ricerca quanto
più possibile scientificamente fondata. La nostra indagine
evidenzia per ora solo alcuni elementi indiziari. Sono peraltro
necessarie alcune riflessioni di sfondo che ne inquadrino la
complessità concettuale.
I nostri indizi sottolineano il problema della
conoscenza del diritto sia dal punto di vista della consapevolezza
diffusa delle norme legali sia dal punto di vista della prevenzione
dei comportamenti devianti. E' ben noto infatti che uno dei cardini
su cui si basa il nostro ordinamento giuridico e giudiziario
è la sostanziale (ancorchè, per certi versi, non
assoluta) impossibilità di ignorare le leggi da parte
del cittadino. Se tuttavia, in un gruppo di giovani, questo è
conosciuto in termini diversi dalla sua lettera, ciò significa
che viene parzialmente ignorato di fatto o quanto meno frainteso.
Da un punto di vista formale, il sistema giuridico è salvo,
poichè afferma la propria non ignorabilità. Ma
da un punto di vista sostanziale occorre fare qualcosa. Dal punto
di vista della prevenzione, appare evidente infatti che, se vi
sono dei reati che non vengono considerati tali in termini di
Codice Ingenuo, è più probabile che questi vengano
messi in atto, per il semplice fatto che li si percepiscono come
comportamenti più o meno leciti.
I nostri dati (indiziari) rilanciano inoltre il
tema del confronto tra diritto codificato (romano) e diritto
consuetudinario (anglosassone). Si tratta di un tema culturale
epocale. Questo può essere espresso sotto forma di quesito:
se esiste uno scollamento fra percezione delle norme da parte
del pubblico e definizione delle norme da parte della legge,
potrebbe essere più corretto, quanto meno in termini di
efficacia (ovvero di teoria generale) del diritto, fare riferimento
anche al Codice Ingenuo (come avviene di fatto con le giurie
popolari arbitri assoluti del processo "all'americana")
oppure è preferibile mantenere come metro di paragone
il solo diritto codificato (come tende ad avvenire nel processo
di diritto romano)? In altre parole: la percezione soggettiva
del diritto in essere, il Codice Ingenuo, non ha in teoria alcune
interesse per il diritto codificato. Essa è invece rilevante
per il diritto consuetudinario.
Pur senza voler entrare nel merito del complesso
tema, è evidente che il nostro diritto normativo si va
modificando in senso consuetudinario. L'insistenza con cui i
giudici sottolineano la necessità di tenere conto delle
circostanze per ogni situazione ne è una prova indiretta
ma evidente. Non è però ben chiaro, in termini
di descrizione sistematica, quanto oggi pesi il riferimento alle
"circostanze" (che vengono lette sempre necessariamente
in termini soggettivi, e quindi potenzialmente ingenui) e quanto
invece pesi il riferimento al Codice.
Da un punto di vista più strettamente metodologico,
la nostra serie di item presenta vari limiti. Il problema maggiore,
da un punto di vista giuridico, sta forse nel fatto che l'erogazione
delle pene da parte del giudice avviene appunto tenendo conto
di una serie di fattori specifici al caso in esame che non possono
essere espressi da una riduzione del reato ad una semplice frase
isolata. D'altra parte, il Codice descrive appunto i reati con
delle semplici frasi isolate.
Questo problema è un fattore strutturale
del processo decisionale del giudice, il quale si trova ad agire
sulla base di un repertorio fisso ed astratto, quale appunto
è il Codice, ma adattandolo di volta in volta alle circostanze
ed alla propria sensibilità. La ricerca psicologica ha
ben messo in luce tale problema (Gulotta, 1987; Catellani, 1992).
Esiste inoltre il problema legato al fatto che
il Codice dice (in astratto) una cosa e magari le "Procure"
ne dicono (in concreto) un'altra. In effetti, i giudizi concretamente
espressi dalla magistratura sono potenzialmente almeno in parte
diversi dalla lettera del Codice, anche perchè (ovviamente)
si riferiscono a fatti concreti e non a fattispecie astratte
(di cui pure si preoccupano di tenere conto al meglio). Sarebbe
perciò interessante rilevare quanto le differenze tra
prescrizioni del Codice e sentenze effettivamente formulate dipenda
dalle circostanze (come tendono a sottolineare i magistrati)
oppure dalla filosofia delle Procure. Una delle affermazioni
di principio più frequentemente sottolineate dai magistrati
è infatti l'impossibilità di giudicare in astratto.
C'è però da chiedersi, in termini di psicologia
dell'attribuzione, se il magistrato non tenda a proiettare all'esterno,
definendoli come circostanze, quelli che in realtà sono
i propri stili idiosincratici di giudizio, ovvero l'atmosfera
giudicante della Procura in cui si trova ad operare.
E' possibile, in effetti, ipotizzare l'esistenza
di più Codici Ingenui. Ad esempio: il Codice Ingenuo in
senso lato, e cioè quello della Opinione Pubblica; il
Codice Ingenuo giudiziario; il Codice Ingenuo delle singole Procure;
il Codice Ingenuo degli avvocati; il Codice Ingenuo delle forze
dell'ordine, e via dicendo.
Queste ultime riflessioni ripropongono anche il
tema della certezza del diritto. Come già abbiamo accennato,
è infatti opinione diffusa (ancorchè da verificare
sistematicamente) tra gli operatori del diritto che le forme
in cui il diritto viene applicato risentano di tradizioni locali
(genius loci). Si dice ad esempio che, a seconda dei Fori
di competenza ovvero a seconda dei singoli giudici, lo stesso
reato possa tendere a venire valutato in maniera ricorrentemente
diversa, e comunque in modo diverso dalla lettera del Codice.
In altre parole: lo stesso reato potrebbe dare luogo a sentenze
diverse in due Fori diversi. Ciò significa, tra l'altro,
che il cittadino si trova in una situazione di sostanziale impossibilità
a conoscere la situazione giudiziaria reale. Egli infatti deve
basarsi su delle fonti certe, mentre l'uso effettivo di tali
punti di riferimento normativi (impossibile da conoscere se non
per contatto con la cultura locale che lo esprime) non è
altrettanto certo.
Ci possono dunque essere varie strade possibili
da seguire per mettere a fuoco il problema meglio di quanto abbiamo
fatto, in prima approssimazione, con questa memoria (con questo
ballon d'essai). Una è certo quella di utilizzare
un campione maggiormente rappresentativo della popolazione in
esame.
Si pone infatti, tra le altre, una questione, in
parte formale e in parte sostanziale. Dal punto di vista del
diritto, all'interno del gruppo intervistato vi sono infatti
soggetti con responsabilità differenti: a seconda che
abbiano meno di 18 anni (e siano quindi minorenni) oppure che
siano maggiorenni. Dal punto di vista del Codice Ingenuo è
poco verosimile ritenere che una discriminante formale di età
(il compimento del diciottesimo anno) possa rappresentare un
salto netto in termini di rappresentazioni soggettive. Meriterebbe
tuttavia operare un confronto tra la categoria dei minorenni
(14/17 anni) e quella dei maggiorenni (18 anni e più).
Ha probabilmente rilievo anche la differenza tra
maschi e femmine, poichè la letteratura in materia mostra
una evidente differenza tra i due sessi, in termini sia di valutazione
della gravità dei reati sia di altri indicatori (quali
percezione della colpa e della responsabilità relativa)
sia in termini di tendenza a delinquere (che sembra essere maggiore
nei maschi rispetto alle femmine). Sarebbe dunque utile avere
due campioni rappresentativi: uno per i maschi ed uno per le
femmine.
Poichè di fatto il Codice sembra venire
applicato dai giudici in modo potenzialmente diverso da come
indica la lettera del Codice, occorrerebbe inoltre utilizzare,
invece che la semplice indicazione contenuta nel Codice stesso,
una giuria di giudici, che indichino la pena media effettivamente
erogata nella pratica. Ciò ripropone il tema (cui già
abbiamo accennato) relativo al fatto che abitualmente il giudice
sottolinea il fatto che occorre tenere conto di "molti altri
fattori e circostanze" nel giudizio, per cui gli risulta
difficile valutare un reato in astratto. Sarebbe infatti di grande
interesse capire che cosa si intenda con tali "molti altri
fattori e circostanze". Questi infatti potrebbero rappresentare
elementi del Codice Ingenuo del giudice, che di fatto vanno ad
affiancare la sua conoscenza del diritto in sede di giudizio.
Il lavoro futuro del nostro gruppo di ricerca,
presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di
Torino, cercherà appunto di sviluppare, anche alla luce
delle vivaci discussioni svoltesi al Passo della Mendola, queste
linee di ricerca.
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of seriousness of crime. Child Study Journal, 14(3), 217-226.
Su internet, ho scoperto che l'articolo
sarebbe stato pubblicato (anche) sulla rivista Marginalità e Società.
Non lo sapevo (e non ho capito
bene). Penso comunque che il testo sia simile a quello riportato
qui (non ho mai visto il numero della Rivista, che peraltro ringrazio
della cortesia).
Benvenuti nel sito ufficiale
di Felice Perussia, Professore Ordinario di Psicologia Generale
e di Psicotecnica nella Facoltà di Psicologia dell'Università
di Torino (di cui è stato Preside alla fondazione), Presidente
della Società Italiana
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di Psicologia, del Programma
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